Personale

Fondo del lavoro straordinario nei tetti del salario accessorio

di Gianluca Bertagna

Anche il fondo del lavoro straordinario rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare in ciascun anno l'importo dell'anno 2016. È questa la conclusione della deliberazione n. 356/2018 della Corte dei conti della Lombardia che analizza, ancora una volta, i vincoli stabiliti d all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. In questo caso sotto la lente di ingrandimento finiscono le somme che vengono erogate ai dipendenti per le attività prestate in orario straordinario.

Le regole contrattuali
L'articolo 14 del contratto 1° aprile 1999 non è stato disapplicato, nè modificato, dal contratto nazionale delle funzioni locali del 21 maggio 2018 e quindi è pienamente applicabile la disposizione che contiene le regole per la quantificazione in ciascuna amministrazione di un fondo per il lavoro dello straordinario pari, in prima battuta, all'importo destinato per queste prestazioni nell'anno 1998 ridotto, per una sola volta, del 3%. Il vincolo, quindi, ha resistito per vent'anni e l'Aran in più occasioni ha precisato che l'importo del fondo dello straordinario non può essere incrementato se non in presenza di specifiche disposizioni di legge per consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali.

La decisione
Esaminate le regole contrattuali si passa poi alla questione delle limitazioni al trattamento accessorio e in modo particolare alla risoluzione del problema se anche il fondo del lavoro straordinario rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
La Corte dei conti della Lombardia dà una risposta assolutamente affermativa in quanto la disposizione si riferisce a tutte le somme del trattamento accessorio senza alcuna distinzione o eccezione. Nel tetto dell'anno 2016, quindi, dovrà essere conteggiato anche l'importo del fondo dello straordinario e così dovrà essere inserito anche di anno in anno ai fini della verifica.
L'indicazione peraltro è coerente con quanto previsto dal contratto 21 maggio 2018 in merito al travaso di somme tra l'aggregato del «fondo straordinario» e l'aggregato «fondo risorse decentrate». I magistrati contabili ricordano, giustamente, che lo spostamento di somme può avvenire solo in una direzione ovvero dal fondo dello straordinario al fondo delle risorse decentrate e l’azione può essere realizzata in due modi.
La prima casistica ricorre quando l'amministrazione stanzia la stessa somma del fondo dello straordinario ciascun anno e a fine esercizio rileva delle economie per minori pagamenti delle prestazioni: queste confluiranno nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate. La seconda situazione è invece indicata dall'articolo 67, comma 2, lettera g), del contratto 21 maggio 2018 che concede agli enti la possibilità di spostare per sempre delle somme dal fondo dello straordinario alla parte stabile del fondo accessorio. Poiché nell'anno 2016 l'aggregato va calcolato complessivamente tra fondo e straordinario, quest'ultima operazione, se attivata, non minaccerà i vincoli di finanza pubblica.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 356/2018

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