Personale

Progressioni verticali per teste e non per spesa ma gli enti più piccoli non ce la fanno

di Pasquale Monea e Paola Sabella

Con la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 il legislatore ha dato la possibilità alle pubbliche amministrazioni, solo per il triennio 2018/2020, di valorizzare e promuovere i propri dipendenti mediante procedure selettive interne con una riserva del 20% dei posti al personale interno, evitando la strada del concorso pubblico. La delibera della Sezione di controllo per la Campania n. 140/2018 affonta la questione sia sotto il profilo procedurale sia a proposito dei limiti economici e numerici.

Profili procedurali
Sotto il profilo procedurale va detto come la norma introduca una misura transitoria, valida per il triennio 2018/2020, finalizzata alla «valorizzazione delle professionalità interne» e limitata alla progressione tra aree e categorie, escluso l'accesso alla posizione dirigenziale. La procedura è interamente riservata agli interni (sul tema la formulazione letterale non lascia dubbi) con stringenti limiti in relazione ai requisiti e ai titoli da valutare, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. Le prove devono essere selettive e di natura concorsuale vera e propria, finalizzate ad accertare la capacità di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di casi specifici e concreti con la conseguente necessità di attivare, in sede regolamentare, almeno una prova scritta.

Limiti numerici
Sul tema dei limiti numerici l'impatto della delibera della Corte dei Conti della Campania è particolarmente rilevante soprattutto per i piccoli enti. Il punto di partenza è rappresentato dal superamento del concetto di dotazione organica, la valorizzazione dei limiti di spesa e la programmazione delle singole figure professionali da assumere: sulla base delle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, momento essenziale è quello dell’individuazione delle competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche, presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività. In altri termini, nei limiti economici stabiliti dalle linee guida e come interpretati dalla Corte dei Conti (delibera n. 111/2018, Sezione Controllo Puglia per la quale il limite potenziale massimo di spesa per la redazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale è quello determinato in base all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, ovvero il tetto da rispettare ai fini del contenimento della spesa di personale), con l'atto deliberativo di approvazione del piano si procederà nell'individuare e motivare i profili professionali necessari per i quali si prevedono nuove assunzioni anche mediante la procedura dell'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017. Ed è qui che s'inserisce la deliberazione della Corte dei Conti della Campania n. 140 per la quale nell'ambito della progressione realizzabile con procedure riservate a soli dipendenti interni, il 20 % è da commisurare alle “teste” da assumere e non alle alla spesa per le assunzioni.

Calcolo per teste
La Corte osserva come la lettura costituzionalmente orientata della norma imponga che il limite del 20% venga calcolato sulla base delle “teste” (le singole figure professionali da porre a selezione concorsuale) in quanto se tale limite venisse riferito alla spesa potenziale si potrebbe consentire una verticalizzazione particolarmente ampia, non coerente con i principi costituzionali per i quali l'accesso al pubblico impiego ed alle categorie superiori debba essere garantito mediante concorso. La Corte osserva che il Comune potrà, nel rispetto del piano per il fabbisogno del personale e per il triennio 2018-2020, attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 20%, rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale, mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati. In altri termini, il numero dei posti da ripartire fra procedura di verticalizzazioni e accesso esterno va inteso per capita e non per valore finanziario.

Il rebus dei piccoli enti
Pur nella consapevolezza che questa interpretazione letterale sia quella più coerente non solo con la norma speciale ma anche con quella costituzionale, un dato appare certo: i piccoli enti con dotazioni organiche limitate nei numeri e nelle figure professionali, ben difficilmente potranno garantire adeguata applicazione della norma, ciò perché per ogni figura da destinare alla progressione verticale ben altre 4 dovranno essere oggetto di procedure concorsuali esterne nelle forme della mobilità, del concorso pubblico o dello scorrimento di graduatorie. E ciò è difficile che si possa concertizzare.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 140/2018

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