Personale

Funzioni tecniche, estratto conto, progressioni verticali e mobilità

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Requisiti per erogare gli incentivi per funzioni tecniche
Con la deliberazione n. 1/2019, la Corte dei conti del Veneto elenca le condizioni per procedere legittimamente all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche secondo l'articolo 113, comma 2 del Dlgs 50/2016. Questi i requisiti imprescindibili:
1. l'ente deve avere adottato idoneo regolamento il quale dovrà prevedere tra l'altro la delimitazione del concetto di “collaboratore” in stretto collegamento funzionale alle attività da svolgere nell'ambito dei singoli procedimenti;
2. le risorse finanziarie del fondo costituito secondo l'articolo 113 comma 2 dovranno essere ripartiti, per ciascuna opera/lavoro, servizio, e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
3. l'articolo 113, comma 2, si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Inps: Servizio «Estratto Conto Integrato»
L'Inps, con il messaggio n. 4811/2018, ha comunicato che il servizio online per la consultazione dell'Estratto Conto Integrato (Eci) è stato esteso a ogni lavoratore a favore del quale risulti accreditato almeno un contributo in una o più gestioni o enti previdenziali.
L'accesso al servizio è consentito tramite le proprie credenziali personali (Pin e Spid). Ai fini della migliore fruibilità del dato, il messaggio rammenta anche le informazioni presenti nell'Estratto Conto Integrato relative al collegamento con le funzioni ordinarie legate alla gestione della posizione assicurativa.

Il limite per le progressioni verticali
Nella progressione realizzabile con procedure riservate a soli dipendenti interni previste dall'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017, il 20% massimo è da commisurare alle “teste” da assumere o alla spesa per le assunzioni? Con la deliberazione n. 140/2018, la Corte dei conti della Campania osserva che il comune può, nel rispetto del piano per il fabbisogno del personale e per il triennio 2018-2020, attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 20%, rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale, mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati. In altri termini, il numero dei posti da ripartire fra procedura di verticalizzazioni e accesso esterno va inteso per capita e non per valore finanziario.

La natura dei passaggi dei dipendenti per mobilità
«È stato precisato con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4». È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione - Civile, sezioni unite - con la sentenza n. 32624/2018, in merito al riparto di giurisdizione inerente i tra enti. La procedura di mobilità volontaria non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma solo la modifica soggettiva del datore di lavoro, con il consenso di tutte le parti, in quanto si verifica il trasferimento, ad istanza del dipendente, da un'amministrazione ad un'altra, previo parere favorevole dell'amministrazione di provenienza e senza attribuzione di una nuova qualifica, dovendo il candidato già possedere, come requisito di ammissione, quella di destinazione.

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