I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche su incapacità lavorativa determinata da visita specialistica e requisiti per la certificazione
Nel caso di incapacità lavorativa determinata dalla particolare visita specialistica o accertamento diagnostico, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Che caratteristiche deve avere la certificazioni che attesta la sopraggiunta incapacità lavorativa ai fini della corretta imputazione da parte dell’Amministrazione di assenza per malattia? (Articolo 51, comma 11, lett. b). (Comparto Istruzione e Ricerca )
Il contratto non prevede specifiche caratteristiche, limitandosi a richiedere un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, anche privati, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico o dal personale della relativa struttura.
Tale attestazione, per coerenza con la fattispecie disciplinata, deve recare l’indicazione che la prestazione effettuata, per le caratteristiche di esecuzione, determina “incapacità lavorativa”.
(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )
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