Personale

Dirigenti, niente compenso extra per gli incarichi in più

di Amedeo Di Filippo

Gli incarichi aggiuntivi che comportano la reggenza ad interim di altre unità organizzative diverse da quella di cui il dirigente è titolare non implicano la duplicazione della retribuzione, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo. Lo afferma la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 836/2019 .

Il caso
Il caso riguarda il dirigente di una Asl il quale aveva chiesto in sede giudiziale il riconoscimento, in aggiunta al trattamento retributivo percepito, dell'indennità di posizione e di risultato per il periodo in cui aveva ricoperto altri incarichi dirigenziali in aggiunta a quello di cui era titolare. Richiesta accolta dal Tribunale, secondo cui l’attività non rientra nei compiti e nelle funzioni proprie del dirigente.
L'appello proposto dall'Asl, che ha invocato l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, è stato rigettato dalla Corte d'appello, la quale ha a sua volta ritenuto che l'attività svolta dal dirigente non rientrava tra i compiti istituzionali strettamente connessi all'incarico conferito, per cui non avrebbe potuto trovare applicazione il principio di onnicomprensività.

L'onnicomprensività
Di tutt'altro avviso la Corte di cassazione, chiamata in causa dalla Asl secondo cui il contratto ha definito la struttura della retribuzione prevedendo, oltre allo stipendio tabellare, solo la retribuzione di posizione e di risultato, per cui anche in relazione al conferimento di incarichi ad interim deve valere il principio di onnicomprensività.
La Suprema Corte ha richiamato il principio ormai consolidato secondo cui nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa.
Nel caso specifico, anche se la reggenza ad interim comportasse contemporaneamente l'assunzione di responsabilità di due distinte unità operative, secondo i giudici della Cassazione non può spettare la duplicazione della retribuzione, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo.

La posizione dell'Aran
Più aperta la posizione dall'Aran, espressa più volte in sede di orientamenti applicativi dei contratti della dirigenza. L'Agenzia sostiene che è da escludere radicalmente che a un dirigente possano essere erogate due o più retribuzioni di posizione. Tuttavia, sfruttando le clausole contrattuali che impongono di utilizzare integralmente le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e destinare quelle eventualmente residue per la retribuzione di risultato, l'Agenzia ritiene che sia possibile utilizzare tali risorse per valorizzare il risultato dei dirigenti incaricati ad interim in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse alla gravosità della situazione determinatasi per effetto dell'affidamento di più incarichi contemporaneamente.
La valorizzazione deve essere realizzata tenendo conto dei criteri di determinazione del valore della retribuzione di risultato adottati dai singoli enti che tengano conto anche del “peso” dell'incarico ad interim e del maggiore impegno che complessivamente grava sul dirigente per effetto del doppio incarico. La retribuzione di risultato erogata al dirigente dovrà dunque tenere conto della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso nell'espletamento degli incarichi conferiti, secondo le modalità stabilite dal sistema di valutazione adottato, escludendo che si possa operare un semplice riproporzionamento del maggiore importo della retribuzione di risultato stabilito in relazione alla durata temporale dell'incarico ad interim.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 836/2019

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