Personale

La disparità di trattamento non basta per ottenere l’accesso agli atti del collega

di Domenico Irollo

È legittimo il diniego dell'accesso agli atti opposto da una municipalità all'ex responsabile dell'ufficio tecnico comunale colpito dalla sanzione disciplinare del licenziamento, il quale chiedeva di accedere alla documentazione dei paralleli procedimenti disciplinari instaurati dall'ente locale nei confronti di altri dipendenti in relazione alla stessa vicenda per consentirgli di verificare la legittimità della sanzione a lui irrogata sotto il profilo della parità di trattamento e della proporzionalità. Lo ha stabilito il Tar di Palermo con la sentenza n. 315/2019.

Il giudice amministrativo isolano ha negato che nella fattispecie sussiste un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso considerato che ogni provvedimento disciplinare viene emanato a seguito di un'analisi di posizioni non omogenee e di fatti che, anche quando sono simili, presentano proprie peculiarità e vanno apprezzati non solo nella loro oggettività, ma anche tenendo conto di circostanze ed elementi di carattere soggettivo.

Recentemente, peraltro, il Tar di Roma, Sezione I bis, con la pronuncia n. 11788/2018, aveva invece dato semaforo verde alla richiesta di un militare di accedere ai documenti con cui i superiori avevano valutato il servizio prestato da un collega in un certo periodo: il richiedente l'accesso aveva difatti impugnato davanti allo stesso giudice capitolino il giudizio formulato nei propri riguardi in relazione a uguale periodo e in quella sede aveva, in via incidentale, avanzato la menzionata pretesa ostensiva allo scopo di dimostrare una presunta disomogeneità del metro valutativo utilizzato dalla scala gerarchica (concessivo nei confronti del commilitone e ingiustamente restrittivo nei di lui confronti).

Il Tar laziale ha osservato che la circostanza che l'accesso attenga a schede di valutazione di un altro militare, ossia documenti che, in effetti, si presentano autonomi rispetto ai provvedimenti impugnati, non vale a escludere la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, dal momento che il vizio di disparità di trattamento è teoricamente configurabile ai fini della valutazione della legittimità anche di questa categoria di provvedimenti. La radicale diversità di approccio rispetto al Tar siciliano è evidente ove si consideri che i tratti di autonomia che connotano ogni singola valutazione caratteristica sono sicuramente più accentuati rispetto a quelli che contrassegnano i provvedimenti disciplinari.

La sentenza del Tar Palermo n. 315/2019

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