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Concorsi, la firma autografa garantisce la paternità dell'elaborato

di Gianni La Banca

L’apposizione della firma autografa è garanzia sufficiente e adeguata per assicurare la paternità dell’elaborato in capo a chi ha compilato e firmato la scheda anagrafica. Così afferma il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 230/2019.

La vicenda storica
Una candidata alla prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatra e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, conseguiva un punteggio rivelatosi non sufficiente a collocarla in posizione utile in graduatoria; impugnava tali esiti evidenziando che la procedura sarebbe stata viziata per la violazione del principio dell’anonimato e dell’effettiva paternità degli elaborati.

Il principio dell’anonimato
Il principio di anonimato assume una diversa configurazione nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali e nella verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l’esito potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, insussistenti in assenza di apposite denunce.
La mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante, con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista.
Invero, il principio di anonimato non può restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
Il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi, da rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste: la raccolta e successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli (per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche ), sono predisposte con il massimo delle possibili garanzie dal decreto ministeriale n. 477 del 2017.

La firma autografa
La disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi, se e in quanto ritenuta applicabile in via analogica ad una procedura selettiva che non concerne l’accesso ad un pubblico impiego, non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica.
La previsione della firma autografa è garanzia sufficiente e adeguata per assicurare la paternità dell’elaborato in capo a chi ha compilato e firmato la scheda anagrafica, apponendo peraltro in prima persona le due etichette adesive aventi identico codice a barre a garanzia del corretto abbinamento.
L’assenza di segnalazioni, sia da parte dell’interessato che da parte di altri partecipanti, relativamente ad episodi anomali o assenza di controlli da parte del personale addetto, escludono, in maniera ragionevole, il rischio di scambi di elaborati oggettivamente difficili da realizzare in concreto.
Anche diverse modalità di consegna della prova in astratto ipotizzabili, ove ritenute di maggior garanzia per la regolarità della procedure selettiva, non sarebbero neanch’esse tali da escludere, in termini assoluti e astratti, episodi di frode, copiatura, scambio che si potrebbero comunque verificare prima della consegna della prova e della stessa apposizione delle etichette adesive su prova e scheda anagrafica, sicché, argomentando a contrariis, si potrebbe arrivare ad una situazione dove nessun accorgimento, in astratto, sarebbe mai sufficiente ad assicurare la regolarità della prova.

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