Personale

Posizioni organizzative, il bilancio detta la linea sul tetto del salario accessorio

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Sembra ormai consolidarsi l'orientamento dei magistrati contabili nel ritenere che per le posizioni organizzative, in enti privi di dirigenza, il limite di spesa del trattamento accessorio per l'anno 2016, previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio finanziario. Infatti, dopo la posizione iniziale assunta dalla Corte dei conti della Sicilia con la deliberazione n. 172/2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 5 novembre 2018), ora anche i magistrati della Corte dei conti della Lombardia, con il parere n. 20/2019 hanno ribadito che «il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative nei Comuni privi di dirigenza e quello stanziato direttamente in bilancio sempre che il valore della stessa corrisponda al valore complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative».

I chiarimenti dei magistrati contabili siciliani
Un ente locale siciliano, senza la dirigenza, aveva chiesto alla Corte dei conti se il valore di spesa del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016 per le posizioni organizzative dovesse essere riferito a una delle seguenti tre ipotesi:
• all’ipotetica struttura organizzativa esistente nell'ente anno 2016 e quindi all'ipotetica spesa per il trattamento accessorio per le posizioni organizzative che l'ente avrebbe potuto sostenere, nei limiti di spesa del personale all'epoca vigenti, sulla base della pesatura esistente nell'anno 2016;
• al valore impegnato sul bilancio 2016 complessivo sia a titolo di indennità di posizione che a titolo di indennità di risultato (senza tenere, pertanto, in considerazione le eventuali minori somme corrisposte per decurtazioni dovute ad assenze per malattia o per mancato raggiungimento degli obiettivi);
• a quelle effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016.
Con la deliberazione n. 172/2018, i magistrati contabili siciliani hanno risposto che il limite massimo di spesa di riferimento non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016, ma deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica.

La posizione della corte lombarda
Nel caso esaminato dalla Corte dei conti per la Lombardia, un ente locale, anch'esso privo di figure dirigenziali, ha chiesto se, in riferimento ai limiti previsti dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017, sia corretto applicare il «criterio dello stanziato nel bilancio di previsione 2016» al fine di determinare il valore di spesa determinato per l'anno 2016 per le posizioni organizzative. Inoltre, viene chiesto se sia possibile considerare non il valore effettivo della spesa sostenuta per un dipendente titolare di posizione organizzativa non a tempo pieno (nel caso di specie in convenzione secondo l'articolo 14 del contratto del 22 gennaio 2004) ma quello virtuale che sarebbe dovuto per il tempo pieno.
I magistrati contabili lombardi, in ordine al primo quesito, fanno proprio l'orientamento espresso dai colleghi siciliani nella deliberazione n. 172/2018, e quindi rispondono che occorre far riferimento al «criterio dello stanziato nel bilancio di previsione 2016».
Sul secondo quesito la risposta è negativa perché la norma sancisce il rispetto di quanto effettivamente determinato per la costituzione della spesa sul trattamento accessorio.

Come operare
Alla luce delle indicazioni fornite dalla due sezioni regionali della Corti dei conti, agli enti locali, onde evitare eventuali contestazioni da parte dei servizi ispettivi, non resta che applicare il «criterio dello stanziato nel bilancio di previsione 2016» al fine di determinare il valore di spesa determinato per il predetto anno per le posizioni organizzative.
È giusto il caso di ricordare che per gli enti locali con la dirigenza, la problematica dell'anno 2016 non esiste in quanto gli incarichi di posizione organizzativa erano finanziati all'interno del fondo delle risorse decentrate e quindi è questo valore che determina il limite del fondo.

Il parere della Corte dei conti Lombardia n. 20/2019

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