Personale

Asl e medici assolti penalmente non rispondono per il risarcimento del danno

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5892/2019 , ha chiarito che non c'è risarcimento del danno in sede civile a carico dei medici e dell'azienda sanitaria locale dopo l'assoluzione dall'imputazione di omicidio colposo - perché il fatto non costituisce reato - dal momento che la sentenza non può che essere qualificata come assolutoria.

Il contenzioso
La Corte d'appello in riforma della sentenza di condanna del Tribunale nei confronti di alcuni medici e della Asl , per il reato di omicidio colposo contestato a seguito del decesso di una paziente, aveva assolto i medici imputati con la formula piena, cioè perché il fatto non costituisce reato. La Corte distrettuale, tuttavia, ha confermato la richiesta di risarcimento del danno in sede civile già pronunciata dal Tribunale ordinario.
La Asl ha osservato , citando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che nel caso in cui il processo penale si concluda con una assoluzione, salvo quanto stabilito dall'articolo 578 del codice di procedura penale, il giudicante non può decide sulla domanda risarcitoria.
Ciò posto, nel ricorso è evidenziato che la Corte di Appello, nel mandare assolte le imputate, non avrebbe potuto condannarle in solido al risarcimento dei danni.

L'analisi della Cassazione
Il ricorso è fondato. La Cassazione ha osservato che la giurisprudenza di legittimità, nel delineare i rapporti intercorrenti tra azione penale e azione civile nei gradi di impugnazione, ha sottolineato lo stretto collegamento che sussiste tra le due. In particolare, l'articolo 574, comma 4, del codice di procedura penale, estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della decisione di condanna; con la precisazione che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile.
Nel caso in esame, la sentenza della Corte territoriale non può che essere qualificata come sentenza assolutoria di merito: la Corte d'Appello, in ragione del lieve grado di colpa accertato in giudizio, ha reputato che la condotta delle imputate rientrasse nell'ambito applicativo dell'esonero di responsabilità, per colpa lieve, sancito dall'articolo 3 della legge n. 189 del 2012. In conclusione, afferma la Corte di cassazione, nel caso in esame si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della richiesta di risarcimento del danno.

La sentenza della Corte di cassazione n. 5892/2019

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