Personale

Il «salto doppio» di qualifica del personale Ata va accordato con disposizione speciale

di Gianni La Banca

Nell’ambito della mobilità professionale del personale Ata, il meccanismo ordinario è il passaggio dalla qualifica inferiore a quella superiore, mentre il «doppio salto» (dalla qualifica B alla D) è una disposizione speciale non applicabile in maniera indistinta. Così il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 1070/2019.

Il fatto
Alcuni concorrenti impugnavano gli atti con cui sono state pubblicate le graduatorie per individuare gli aventi diritto a partecipare al corso di formazione dei profili di Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) e assistente tecnico, evidenziando errori nel calcolo delle persone da ammettersi, sulla base di una particolare interpretazione del concetto di mobilità professionale.

Il quadro normativo
La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall’interessato.
Dunque, anche l’anzianità di servizio può essere richiesta quale requisito di ammissione al fine di valorizzare, oltre alle competenze possedute, anche la positiva anzianità di servizio nel frattempo maturata.
L’articolo 5, comma 4, del Ccnl sottoscritto in data 3.12.2009 dispone che il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi è ammesso a frequentare il corso di formazione, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale.

La mobilità del personale Ata
La mobilità professionale del personale Ata, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 48 del Ccnl del 2007, può essere disposta da un'area inferiore all'area immediatamente superiore.
Per effetto di detta previsione normativa, in data 3 dicembre 2009 è stato sottoscritto, tra Miur ed organizzazioni sindacali rappresentative, apposito contratto nazionale integrativo con cui sono state definite le linee guida e gli aspetti procedurali di maggiore rilevanza della mobilità verticale: nel Contratto Integrativo è stata disciplinata la mobilità non da un'area inferiore a quella immediatamente superiore, bensì a quella ancora successiva.
Tale fattispecie è stata concordata, sebbene non prevista da alcuna norma di legge né da altra disposizione contrattuale di rango superiore: da ciò consegue che la disciplina del "doppio salto", dall'area "B" all'area "D", assume la connotazione di lex specialis, ovvero di una disposizione che nell' ambito di un contesto normativo e procedimentale ben definito introduce innovazioni necessarie per gestire in modo differenziato l'esistente.

Il rilievo limitato del “doppio salto”
La fattispecie (ossia il doppio salto), tuttavia, non può essere assimilata alla mobilità nel senso “classico” del termine, con la conseguenza che non risulta ipotizzabile una pedissequa applicazione delle norme che regolamentano la prima a livello di contratto nazionale.
Ciò si riflette, in maniera inequivocabile, anche sul numero dei posti relativamente alle persone da ammettersi nelle graduatorie relative al corso di formazione.
Il meccanismo della misura del “quadruplo” dei posti da ammettersi nelle graduatorie è correlata, dalla contrattazione nazionale, unicamente al passaggio da una qualifica a quella “immediatamente superiore” e non già all’evenienza del “doppio salto” dall'area "B" all'area "D", e cioè “non immediatamente superiore”.
Legittimamente, dunque, l’amministrazione può prevedere la partecipazione ai corsi di formazione di un numero di soggetti pari al doppio dei posti annualmente disponibili per la mobilità professionale, per contemperare la duplice esigenza di disporre di un congruo serbatoio di personale per le nomine da operare per scorrimento delle graduatorie e, al contempo, di evitare inutile aggravio di spesa coinvolgendo una quota di personale eccessiva rispetto alle reali disponibilità.

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