Personale

Risarcimento per perdita di chance all'escluso dal concorso per il requisito della residenza in Regione

di Daniela Casciola

Va risarcito a titolo di perdita di chance il concorrente escluso da una selezione per mancanza del requisito della residenza in un Comune della Regione, requisito dichiarato illegittimo a seguito della decisione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Lo ha stabilito il Tar Molise con la sentenza n. 46/2019.
Si trattava di bando della Provincia di Campobasso per l'istaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di istruttore direttivo - categoria D1.

La prova del danno
Secondo il Tar non vi è necessità di una ulteriore prova della condotta che ha causato il danno ingiusto (articolo 2043 del codice civile) né sussiste margine per la scusabilità dell'errore della Pa dal momento che non poteva giustificabilmente sfuggire all'Amministrazione (e ai suoi funzionari) il dato palese e inequivocabile dell'illegittimità radicale della clausola di preclusione territoriale contenuta nel bando. È evidente e non necessita di prova il fatto che dal comportamento illegittimo della Provincia sia derivato un danno patrimoniale, qualificabile in termini di pregiudizio per la perdita di chance, da parte dei ricorrenti. È palese la sussistenza del rapporto causale tra il fatto ostativo (l'esclusione dalla selezione) e il pregiudizio della perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato atteso dai ricorrenti, di collocarsi, previo superamento della prova, in una posizione non solo idonea ma utile nello scorrimento di una delle sei graduatorie di concorso definitivamente approvate.

La perdita di chance
I giudici molisani hanno poi ricordato che il danno da perdita di chance si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un'occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dell'adozione di un atto illegittimo da parte della Pa, determinando un mancato guadagno. La chance è un bene giuridico autonomo, integrante il patrimonio del soggetto. Va così risarcita la perdita di chance, ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, avendo la pretesa di risarcimento a oggetto non un danno futuro e incerto ma un danno attuale, quale è appunto la perdita dell'occasione favorevole. La lesione della chance, quindi, comporta un danno valutabile in relazione alla probabilità perduta, piuttosto che al vantaggio sperato.

No al danno esitenziale
Il Tar ha poi considerato che non può essere, nella fattispecie, riconosciuta la sussistenza di un danno esistenziale, poiché non vi è prova alcuna che dall'evento dannoso (l'esclusione dal concorso) sia derivata una compromissione dell'integrità psico-fisica dei ricorrenti e, non essendo stato provato alcun danno emergente (quale potrebbe essere stata, ad esempio, un'eventuale spesa sostenuta da ciascun ricorrente per acquisire la possibilità di partecipare alla selezione), il Tar ha quindi verificato la misura del mancato guadagno.

La sentenza del Tar Molise n. 46/2019

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