Personale

Aliquote contributive 2019, auto di servizio, personale di altri enti e testo unico sicurezza sul lavoro

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Previdenza - Gestione separata - Aliquote contributive reddito anno 2019
Con la circolare del 6 febbraio 2019 n. 19, l'Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla gestione separata prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Utilizzo del veicolo di servizio per fini non istituzionali
La Corte di cassazione - sezione VI penale - con la sentenza del 16 gennaio 2019 n. 2006, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di peculato d'uso dell'autovettura dell'amministrazione e del falso materiale fidefacente, per aver creato ad arte documenti attestanti dei giustificativi per l'utilizzo del mezzo.
La Corte rileva come nel corso del procedimento fosse emerso che l'utilizzo dell'autovettura di servizio non fosse sorretto da alcuna finalità istituzionale, circostanza, peraltro, nell'immediatezza spontaneamente ammessa dal soggetto al superiore, dopo essere stato coperto nella redazione dei falsi atti che avrebbero consentito di giustificare l'utilizzo al di fuori del territorio comunale, ove il mezzo era stato notato parcheggiato all'esterno di un condominio privato.

Personale di altri enti: ecco le regole
La Corte dei conti della Basilicata, con deliberazione n. 1/2019/PAR analizza con dettaglio le regole per applicare l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2014 che prevede la possibilità per i Comuni sotto i 5mila abitanti e per le Unioni di utilizzare personale a tempo pieno di altri enti. Queste le indicazioni dei magistrati contabili:
- per determinare la retribuzione da corrispondere al dipendente utilizzato in base al comma 557, articolo 1, della legge 311/2004, devrà aversi riguardo al tipo di rapporto instaurato (subordinato o autonomo) tra l'ente utilizzatore ed il dipendente;
- la scelta del tipo di rapporto e la sua gestione nel tempo vanno effettuate alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa vigente e delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione dell'ente di appartenenza;
- nel caso di rapporto di tipo subordinato, il trattamento economico non può che essere stabilito in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai criteri ed ai parametri fissati dal Ccnl di comparto, volta per volta. Per l'effetto, non può essere convenuta una retribuzione a forfait che seppure migliorativa si ponga in deroga ai descritti criteri e parametri;
- al contrario, nel caso in cui fosse «in astratto e in concreto» possibile (nel senso di legittimo) perfezionare un rapporto di lavoro di tipo autonomo, perché al di fuori del perimetro dei divieti fissati dalla legge, il compenso convenuto, oltre a essere oggetto di previa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni e ai vincoli finanziari fissati dalla legge;
- fermo quanto sopra, in via prodromica all'utilizzo della formula organizzatoria di cui al comma 557, articolo 1, della legge 311/2004, l'ente dovrà verificare che tale strumento risulti anche compatibile con le esigenze di funzionamento, i vincoli finanziari e le regole sulle gestioni associate.

Pubblicazione nuova versione del testo unico sulla Salute e Sicurezza
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il testo aggiornato a febbraio 2019 del Dlgs 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le novità la rivalutazione nella misura del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2019, , degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto, in base all'artiucolo 1, comma 445, lettera d), della legge 145/2018 (manovra di bilancio), che ha previsto la maggiorazione delle sanzioni per le violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le maggiorazioni, inoltre, sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

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