Personale

False presenze, orario di lavoro, limiti alle assunzioni e tassazione dei buoni pasto

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Falsa attestazione presenza in servizio
Il ricorso di un dipendente comunale avverso la sentenza di condanna per truffa aggravata, per aver falsamente attestato in varie occasioni a propria presenza in servizio, è stato respinto dalla Corte di cassazione penale, sezione II, con la sentenza del 13 febbraio 2019 n. 7005. La questione non è rivolta esclusivamente al danno patrimoniale, che potrebbe essere anche di pochi euro, ma sono determinanti, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. È importante anche l'incidenza dell'accertata condotta delittuosa sull'organizzazione dell'ente interessato, che ben potrebbe aver subito pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze de quibus, poiché esse (e il danno che ne consegue a carico della Pa interessata) vanno valutate non soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione in ipotesi indebitamente percepito dal deceptor, ma anche in quanto mettano in pericolo l'efficienza degli uffici: le singole assenze, infatti, incidono sull'organizzazione dell'ufficio, alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane, nella quale il singolo funzionario non può ingerirsi, modificando arbitrariamente le prestabilite modalità di prestazione della propria opera quanto agli specifici orari di presenza.
La dislocazione degli impiegati nei singoli uffici, infatti, è predisposta dai dirigenti a ciò preposti curando l'utile e razionale impiego delle risorse disponibili, per assicurare la proficuità (anche in favore dell'utenza) dello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, certamente messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio (con il rischio di creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque fornendo una prestazione diversa da quella doverosa, non soltanto per durata, ma anche quanto all'orario di inizio e di fine).

Calcolo orario medio in caso di lavoro notturno
Con la nota del 14 febbraio 2019 n. 1438, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito la corretta modalità per individuare l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, in base all'articolo 13 del Dlgs 66/2003, è pari a 8 ore nelle 24.
In particolare, l'ispettorato ritiene che, sulla base dell'orientamento del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, la «settimana lavorativa», in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell'arco temporale settimanale al netto del giorno obbligatorio di riposo previsto dall'articolo 7 del Dlgs 66/2003.
Tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche

Spese di personale: nessuna deroga!
Un Sindaco ha inoltrato alla Corte dei conti una richiesta di parere sull'eventuale derogabilità dei limiti assunzionali per il personale di polizia locale, tenendo conto che il territorio comunale è interessato dai lavori per il completamento del Tav.
Con deliberazione del 22 gennaio 2019 n. 4/2019/Par , i magistrati contabili del Piemonte illustrano che l'inequivocabile vincolatività della disciplina in materia di limiti assunzionali, prevista dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006, pone dei limiti indefettibili, ovviamente validi anche con riferimento ad enti di piccole dimensioni, per cui ogni eventuale deroga deve necessariamente discendere da un'espressa e puntuale previsione legislativa, la cui ermeneusi non può che essere condotta alla stregua dei canoni della tassatività e del divieto dell'interpretazione analogica.
Le uniche ulteriori esclusioni sono quelle relative a spese:
- interamente gravanti sui fondi dell'Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati;
- coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale.

Tassazione dei buoni pasto
Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d), comma 1, articolo 4, del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente - rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici - previsti dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir. È quanto affermato dall'agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 6.

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