Personale

Mobilità volontaria, interdetti il passaggio di categoria o le mansioni superiori della Pa di appartenenza

di Vincenzo Giannotti

Impossibile fornire un'interpretazione estensiva alla norma sulla mobilità volontaria (articolo 30 del Dlgs 165/2001) che possa attrarre eventuali mansioni superiori svolte in precedenza dal dipendente, e autorizzare anche il passaggio di categoria avvenuto in attesa del trasferimento verso la nuova amministrazione. Queste conclusioni sono state confermate dalla Cassazione (sentenza n. 6337/2019).

Il caso
Un dipendente transitato per mobilità volontaria verso un'altra amministrazione pubblica ha reclamato l'inquadramento superiore, dovuto alle mansioni superiori svolte nell'amministrazione di appartenenza prima del trasferimento e successivamente acquisite a seguito di passaggio alla categoria superiore ottenuto mediante superamento del corso-concorso di riqualificazione. Avendo negato l'amministrazione di destinazione un possibile inquadramento superiore, diverso da quello posto in disponibilità in sede di avviso di mobilità, il dipendente ha chiesto tutela al giudice del lavoro. Mentre il Tribunale di primo grado ha accolto le motivazioni del dipendente, la Corte di appello le ha negate.
A sostegno della correttezza delle ragioni dell'ente, i giudici di appello hanno evidenziato che nella mobilità volontaria il trasferimento avviene con inquadramento nell'area funzionale e in posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza, escludendo che ci possa essere una preventiva valutazione tra le mansioni svolte presso l'ente di provenienza e che possano, a tal fine, essere di aiuto un'eventuale comparazione tra profilo professionale della prima amministrazione e quello presso l'amministrazione di arrivo.
Pertanto, rispetto alle conclusioni del primo grado, va esclusa un'interpretazione estensiva della normativa sulla mobilità volontaria. Va anche escluso che il dipendente possa reclamare presso l'amministrazioni di arrivo eventuali mansioni superiori svolte precedentemente, e che il superamento successivo della categoria superiore acquisita dal dipendente, dopo il passaggio per mobilità, possa avere ripercussioni sull'amministrazione di arrivo se l'esito del concorso è avvenuto successivamente alla data della mobilità volontaria.
Il dipendente ha impugnato la sentenza della Corte territoriale in quanto, a suo dire, non avrebbe correttamente valorizzato sia il profilo professionale di provenienza sia le mansioni svolte di fatto e di diritto ottenute con il passaggio nella categoria superiore.

La conferma della Cassazione
Secondo la Cassazione le motivazioni del dipendente sono contrarie a un consolidato orientamento del giudice di legittimità, il quale ha avuto modo di precisare che nella mobilità volontaria del pubblico impiego si realizza una modificazione meramente soggettiva del rapporto, soggetta a precisi vincoli quanto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico. Si tratta, in altri termini, della cessione del contratto, dove al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, e normativo previsto presso l'ente di destinazione.
In questo caso l'ente di arrivo non ha alcun obbligo di verificare una possibile comparazione tra le mansioni in concreto svolte e tra i profili professionali assegnati prima e dopo il trasferimento. Di conseguenza, ha ben operato l'ente di arrivo che ha proceduto solo a trovare una corrispondenza tra l'area funzionale e la posizione economica possedute nell'amministrazione di provenienza e quelle attribuite dall'amministrazione d destinazione.
Infine, non può trovare accoglimento l'avanzamento di carriera del dipendente, perché la pubblicazione della graduatoria è avvenuta solo dopo al decreto di trasferimento. Su questo punto la Cassazione ha a suo tempo confermato che non sussiste alcun diritto del dipendente di ottenere la qualifica superiore acquisita, in attesa del passaggio, nell'amministrazione di provenienza non essendo coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra Pa (tra le tante Cass. n.19925/2016).

La sentenza della Cassazione n. 6337/2019

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