Personale

Ampliata la capacità di assumere agenti di polizia locale per il controllo del territorio

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la Delibera n. 4/2019/SRCPIE/PAR, rispondendo ad un parere richiesto da un Ente locale, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha ribadito che gli enti di piccole dimensioni di regoola possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell'anno precedente (con rapporto di turn over di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell'esercizio 2008.
Tuttavia, la stessa Corte ha chiarito che le capacità assunzionali, a tempo indeterminato, dei Comuni sono state ampliate per la polizia municipale nel biennio 2017/2018 – con l'articolo 7, comma 2-bis, del Dl 14/2017 (decreto Sicurezza) – ai fini del rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e per attribuire massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana.
L'utilizzazione di queste capacità è, però, subordinata al rispetto del pareggio di bilancio e degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006. Inoltre, in relazione alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, a decorrere dal 2013, i limiti alla spesa introdotti dall'art. 9, comma 28, del Dl n. 78/2010, che si inseriscono nell'obiettivo di arginare l'utilizzo eccessivo di forme di lavoro flessibile – affiancandosi al vincolo, preesistente, posto alla spesa complessiva per il personale, di cui al soprarichiamato art. 1, commi 557 e seguenti, Legge n. 296/2006 – possono essere superati dagli Enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. Resta fermo che, comunque, anche per gli Enti virtuosi, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. L'assoluta cogenza della disposizione in parola è confermata dal fatto che la stessa prevede, espressamente, che l'eventuale violazione dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, trattandosi, quindi, di illecito contabile tipizzato. In ragione dell'inequivocabile vincolatività della disciplina di legge in materia di limiti assunzionali – limiti indefettibili, ovviamente validi anche con riferimento ad Enti di piccole dimensioni, tanto da generare forme di responsabilità personale per coloro che dovessero dar luogo a violazioni – ogni eventuale deroga deve, necessariamente, discendere da un'espressa e puntuale previsione legislativa, la cui ermeneusi non può che essere condotta alla stregua dei canoni della tassatività e del divieto dell'interpretazione analogica. Le uniche ulteriori esclusioni dai limiti di finanza pubblica, oltre quelle espressamente indicate dalla legge, sono state elaborate dalla giurisprudenza contabile enucleando alcuni principi, proprio a partire dalle norme che prevedono le ipotesi derogatorie. In particolare, sulla base delle Deliberazioni adottate in funzione nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, si può affermare che possono essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli Enti locali (art. 1, comma 557 e seguenti, Legge 296/2006) ed alle spese per contratti di lavoro c.d. flessibili (art. 9, comma 28, del Dl 78/2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti sui fondi dell'Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati. Inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro Ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell'Ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale. Infine, la Corte ha precisato che, ai fini del calcolo della spesa del personale, fra le componenti da considerare sono ricomprese le spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o, comunque, facenti capo all'Ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni), sottolineando che dal mancato rispetto delle predette norme scaturiscono le sanzioni previste per l'inadempimento del patto di stabilità, come disposto dal comma 557-bis, aggiunto dall'art. 14, comma 7, del Dl 78/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©