Personale

Il docente in part time non è esonerato dalle attività collegiali a tempo pieno

di Giampaolo Piagnerelli

Il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana che non coincidono con i suoi. Questo il significativo principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 7320/2019, depositata ieri.

La vicenda
I giudici si sono trovati alle prese con un insegnante assunta a tempo indeterminato ma che aveva ottenuto il part time. Quest'ultima riteneva che - proprio in funzione del proprio status - dovesse partecipare alle attività al di fuori dell'insegnamento solo se si fossero tenute nel giorno di docenza. Già i giudici di merito avevano escluso che i richiami del dirigente scolastico e le iniziative disciplinari fossero indice di un atteggiamento vessatorio od ostile, perché al contrario costituivano doveroso esercizio dei poteri organizzativi propri del dirigente che era tenuto a contemperare le esigenze dell'istituto e di servizio con quelle dei singoli docenti, attribuendo prevalenza, in caso di inconciliabilità alle prime.

La decisione
La Cassazione si è rifatta anche al contratto collettivo di settore, richiamando l'articolo 38 del Ccnl 1995 secondo il quale «la funzione del docente è volta a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla base di finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e presenta di conseguenza una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perché è a livello collegiale che i docenti elaborano , attuano e verificano , per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economici e culturale di riferimento». Alla luce di quanto detto, quindi, gli obblighi di lavoro dell'insegnante non si esauriscono nell'attività di insegnamento ma si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Il principio di Consulta e Corte Ue
La Cassazione, per concludere, ha ricordato che seppure in altro contesto e ad altri fini, vale sempre l'indicazione della Corte costituzionale e della Corte di giustizia secondo cui la disciplina del part time deve realizzare il giusto contemperamento tra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori sicchè se, da un lato, la flessibilità deve essere incentivata, impedendo forme di discriminazione, dall'altro rilevano le esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 7320/2019

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