Personale

Monetizzabili le ferie non godute per malattia

di Ulderico Izzo

Il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude il diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non viene compresso da altra causa. Così si esprime il Tar Sardegna con la sentenza n. 211/2019.

Il fatto
Un dipendente del ministero della Giustizia, collocato a riposo per infermità, aveva adito il Tar sardo per ottenere una sentenza di accertamento del suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute a causa di un lungo periodo di infermità che gli ha precluso la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a complessivi 147 giorni.
L'amministrazione di appartenenza ha riconosciuto solo 53 giorni su 147.
Il Tar ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente.

La decisione
La sentenza del Tar Sardegna è degna di rilievo giuridico e va condivisa, in quanto pone in evidenza il principio costituzionale, sancito dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. La giurisprudenza amministrativa, recentemente, ha affermando che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con la Costituzione, quando sia certo che la vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servizio per infermità. Ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all'Amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione vale per il caso in cui le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità.
Il giudice adito ha anche evidenziato che il divieto di monetizzazione delle ferie va interpretato nel senso che la disciplina non pregiudica il diritto alle ferie quando prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo.
Quindi, la norma va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la giurisprudenza del lavoro è costante nell'affermare che in tema di monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia.

La sentenza del Tar Sardegna n. 211/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©