Personale

Incentivi all'esodo, Regioni e Province autonome cedono il passo alla contrattazione collettiva

di Andrea Alberto Moramarco

Le Regioni e le Province autonome non possono adottare misure di incentivazione per la cessazione dal servizio anticipata rispetto al termine per il conseguimento della pensione. Ciò vale anche se si tratta di norme programmatiche e non immediatamente applicative e finalizzate a favorire il ricambio generazionale. Il lavoro pubblico contrattualizzato è, infatti, riconducibile all'ordinamento civile (articolo 117, comma 2, lettera l), materia cioè di competenza statale che, a sua volta, in base al testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) rinvia alla contrattazione collettiva. È quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 62, depositata ieri, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 17 della legge di stabilità provinciale 2018 (la n. 18/2017) della Provincia autonoma di Trento.

La questione
L'articolo censurato mirava a ridurre l'età media del personale provinciale e a favorire l'assunzione di giovani, attraverso un incentivo all'esodo per i lavoratori a tempo indeterminato alle dipendenze della provincia e di alcuni enti pubblici strumentali, calcolato in una percentuale della retribuzione lorda annua da determinare attraverso provvedimenti legislativi successivi, previa valutazione dell'impatto finanziario e dell'adesione degli stessi dipendenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto però che un tal genere di previsione non fosse consentita, per violazione del principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto discriminava tra lavoratori pubblici e privati; per violazione del principio di bilancio dell'articolo 81, in quanto non i specificava le entrate per far fronte a tale spesa; per violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile dell'articolo 117, comma 2, lettera l), in quanto vi sarebbe stata una disparità tra dipendenti di diversi datori di lavoro pubblici.

Il rilievo della contrattazione collettiva
La Consulta ha ritenuto assorbente quest'ultimo profilo e ha glissato sulle motivazioni addotte alla Provincia di Trento, che faceva leva sulla natura programmatica della previsione e sullo scarso impatto finanziario della misura. Per i giudici delle leggi, infatti, la materia del lavoro pubblico contrattualizzato è attratta dall'ordinamento civile e, in base agli articoli 40 e seguenti del testo unico sul pubblico impiego, «deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN) e le organizzazioni sindacali». Pertanto, gli «obiettivi, pur meritevoli di apprezzamento, relativi al ricambio generazionale» devono essere definiti «con una disciplina collettiva».

La sentenza della Corte costituzionale n. 62/2019

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