Personale

La mobilità volontaria non vale per il turn over

di Amedeo Di Filippo

I trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile perché il loro costo permane per la pubblica amministrazione, per cui non si può far valere la deroga prevista dalla legge di bilancio 2016. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la delibera n. 90/2019. Della stessa tematica si occupa la sezione Marche con la delibera n. 11/2019 che individua nel piano dei fabbisogno di personale lo strumento principe tramite cui maturare le scelte opportune.

Le norme
La regola aurea è codificata all'articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012 secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità «non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over».
Fatta la regola, è spuntata la deroga, anzi le deroghe, previste dall'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che ha indicato una serie di contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato per il triennio 2016-2018, da calcolare rispetto alla spesa del personale cessato nell'anno precedente:
• 25% per Regioni ed enti locali;
• 75% per i Comuni superiori a 5.000 abitanti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica;
• 100% per i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;
• 75% per le Regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti al netto di quelle a destinazione vincolata.

I quesiti
Un Comune ha chiesto alla sezione di controllo per la Lombardia se per il settore polizia locale si possono effettuare nuove assunzioni a fronte di trasferimenti per mobilità volontaria avvenuti nel periodo 2016-2019. Ciò costituirebbe deroga al principio stabilito dall'articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012 ma sarebbe l'unico modo per dare piena attuazione all'articolo 35-bis del Dl 113/2018, finalizzato a mantenere invariato il personale della polizia locale. Ha chiesto inoltre se il vincolo generale del contenimento della spesa di personale fissato d al comma 557 della legge 296/2006 debba in ogni caso essere rispettato, non essendo oggetto espresso di deroga nell'articolo 35-bis del decreto sicurezza.

I costi della mobilità
La risposta della sezione Lombardia della Corte dei conti è parca ma ferma. Circa la prima questione, si ricorda che i trasferimenti per mobilità volontaria «non possono essere calcolati come risparmio utile» perché il loro costo permane per la pubblica amministrazione. Questo comporta che non si può agire sulla deroga prevista dal comma 228 della legge 208/2015 rispetto al divieto disciplinato dall'articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012, perché altrimenti si produrrebbe un onere per la finanza pubblica. «La deroga – chiudono i giudici contabili – può pertanto essere esercitata nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo le mobilità eventualmente verificatesi nell'anno considerato».

Il limite alle spese
Altrettanto netta la posizione sulle spese di personale, rispetto alle quali la sezione ribadisce l'obbligo di rispettare «in ogni caso» il vincolo generale di riduzione posto dal comma 557 della legge 296/2006, perseguendo le due direttrici indicate (razionalizzazione e snellimento delle strutture; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa).
Si ricorda inoltre che in base al comma 557-quater il contenimento delle spese di personale va realizzato «con riferimento al valore medio del triennio». Nel calcolo deve essere considerata la spesa sostanziale che include tutte le forme di esternalizzazione, che non deve superare il tetto complessivo stabilito dalla media del triennio 2011-2013, da intendere in senso statico secondo gli insegnamenti della sezione delle autonomie (deliberazione n. 16/2016).

Il vincolo della programmazione
Dell'articolo 35-bis del decreto sicurezza si occupa anche la sezione Marche. La disposizione offre ai Comuni che nel 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica la possibilità di assumere nel 2019 personale di polizia municipale, in deroga al comma 228 della legge 218/2015 ma nel limite della spesa sostenuta per detto personale nel 2016. Secondo i magistrati contabili, l'attuazione di questa possibilità non può prescindere dal corretto utilizzo della programmazione del fabbisogno di personale, strumento flessibile con cui l'ente ha la possibilità di modulare la dotazione di personale ritenuto rispondente ai propri fabbisogni. Sono le effettive esigenze di fabbisogno di personale, affermano i giudici, a costituire il punto di riferimento centrale per le scelte assunzionali, fermo restando il rispetto dei vincoli giuridici e finanziari previsti dalla normativa vigente. Ne consegue che lo strumento programmatorio deve necessariamente precedere la fase dell'assunzione di personale, che trova nel piano il suo indispensabile presupposto.

La delibera della Corte dei conti Marche n. 11/2019

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 90/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©