Personale

Segretari, fuori dal Tfs le indennità non previste dal contratto

di Vincenzo Giannotti

La base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine servizio è prevista solo dal contratto nazionale senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva. Non essendo, pertanto, computate nel contratto collettivo le indennità di posizione, l'assegno ad personam o l'incremento dell'indennità di direzione, il segretario non potrà ambire alla loro inclusione nella base di calcolo di natura previdenziale. Così la Cassazione nell'ordinanza n. 7655/2019, ricordando come, già a suo tempo, per le stesse ragioni fossero stati espunti i diritti di rogito.

La questione controversa
Un segretario comunale, collocato in quiescenza, ha reclamato l'esclusione, dal trattamento di fine servizio, di alcune indennità percepite ma non liquidate dall'Inps. In particolare ha lamentato il suo diritto all'inclusione delle voci quali l'indennità di posizione, l'assegno ad personam e l'incremento dell'indennità di direzione. Il Tribunale di primo grado ha dato ragione al segretario, ma la sentenza è stata, tuttavia, successivamente riformata dai giudici d'appello per essere quelle voci retributive reclamate non incluse nell'elenco tassativo previsto in materia previdenziale per il personale degli enti locali (articolo 10, comma 5, legge 152/1968). Le conclusioni della Corte d'appello non sono state condivise dal segretario che è ricorso in Cassazione, sostenendo che la normativa sarebbe stata in realtà superata dal contratto dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, dove il punto di riferimento andava, al contrario, ricercato nelle voci integranti la retribuzione percepita quale parametro per il calcolo anche del trattamento di fine servizio.

La conferma della Cassazione
I giudici della Cassazione hanno precisato che la regolamentazione del rapporto di lavoro, ai fini dell'indennità di fine servizio, è rimessa esclusivamente all'autonomia collettiva. Il medesimo Dlgs 165/2001, all'articolo 69, comma 2, dispone infatti che «in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto». Pertanto, per i pubblici dipendenti assunti prima del 10 gennaio 1996, il sistema resta quello che vigeva nei singoli settori prima della legge di privatizzazione. Passando, quindi, al contratto 1998-2001 dei segretari comunali e provinciali, in nessuna sua parte è stata prevista la computabilità nella indennità di fine servizio delle voci quali l'indennità di posizione, l'assegno ad personam e l'incremento dell'indennità di direzione che il dipendente pretende siano incluse nella base di calcolo.
Inoltre non può non considerarsi che da una parte vi è la retribuzione inerente il rapporto di lavoro e dall'altra il rapporto previdenziale, non necessariamente identici tra loro. In questo caso, il legislatore ha correttamente individuato le voci contributive afferenti al trattamento di fine servizio con impossibilità di poter estendere altre voci stipendiali, diverse da quanto previsto dalla legge 152/1968. In base a questa normativa, oltre la retribuzione di base, rientrano nel trattamento di fine servizio solo gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti, seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, non espressamente menzionati. I giudici di legittimità hanno ricordato, infine, come già a suo tempo, con le medesime argomentazioni giuridiche, fossero stati esclusi dalla base di computo del trattamento di fine servizio anche i diritti di segreteria, nonostante facessero parte della struttura del trattamento economico del segretario (tra le tante Cassazione n. 13637/2014).

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 7655/2019

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