Personale

Compiti allargati per la polizia municipale

di Arturo Bianco

La giunta comunale può attribuire alla polizia municipale compiti ulteriori e aggiuntivi a condizione che rientrino, anche in una nozione assai ampia, tra le competenze del settore. L'ente, nell'adottare questa scelta, non è tenuto a fornire specifica e analitica motivazione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2174/2019 che ribalta il giudizio negativo formulato in primo grado dal Tar di Lecce.
Alla base della decisione c'è il comma 221 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016. Disposizione che amplia i compiti che possono essere assegnati sia ai dirigenti della polizia locale sia ai dirigenti dell'avvocatura, superando le indicazioni precedentemente fornite dalla giurisprudenza, per cui questi incarichi erano caratterizzati da una specialità tale che a quei dirigenti non potevano essere conferiti incarichi ulteriori e tale che queste articolazioni organizzative dovevano necessariamente avere al proprio vertice soggetti in possesso di certe caratteristiche.

Platea e materie
La sentenza dice subito che questa disposizione non può essere intesa in senso letteraleche la vuole limitata esclusivamente agli incarichi dirigenziali. Ricordiamo infatti che nella gran parte dei Comuni non vi sono dirigenti. Si deve inoltre ricordare che, secondo l'articolo 109 del Dlgs 267/2000, ai dirigenti sono equiparati, negli enti che ne sono sprovvisti, i responsabili. Per cui, sulla base di queste indicazioni, anche al comandante della polizia locale che è una posizione organizzativa possono essere assegnati compiti ulteriori e non si è vincolati a che esso debba svolgere esclusivamente le attività peculiari del settore.
Le materie - anche in una nozione ampia alle competenze della polizia locale - possono quindi essere assegnate all'articolazione organizzativa. Nel caso specifico esse sono le seguenti: «procedimenti in materia di segnaletica stradale, ivi compresi quelli attinenti allo svolgimento delle procedure per l'acquisto ed eventuale posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale; rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l'esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi; di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio; concessione loculi comunali; notifica degli atti giudiziari e non giudiziari; autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e commercio e pubblici esercizi». Siamo in presenza di attività che nel Comune non erano assegnate alla polizia locale, ma nulla impedisce che la giunta possa, nell'ambito di una modifica del proprio modello organizzativo, procedere in questa direzione. Siamo dinanzi a compiti che quanto meno si devono considerare come connessi o, per usare il termine della sentenza, «non estranei» rispetto alla polizia locale.

Niente motivazione
Una ultima importante indicazione contenuta nella sentenza è che le scelte di modifica del modello organizzativo con cui vengono ampliati i compiti della polizia locale hanno la natura di una disposizione regolamentare, per cui – sulla base dei principi di carattere generale dettati dalla legge 241/1990 e ancora pienamente in vigore - non occorre una specifica motivazione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2174/2019

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