Personale

Dotazioni organiche, autoliquidazione Inail, esternalizzazioni e progressioni interne

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Istruzioni operative per l'autoliquidazione Inail 2018/2019.
L'Inail ha emanato la nota del 3 aprile 2019 n. 5453 (più i cinque allegati) con la quale riepiloga gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019.

Soppressione dotazione organica e turn over
Cosa succede ora alle dotazioni organiche dopo le modifiche apportate all'articolo 6 del Dlgs 165/2001? Vista la soppressione della dotazione organica in termini numerici con la sostituzione della stessa in termini di tetto di spesa 2011-2013, è possibile assumere nuovo personale anche oltre il turn over 2018, ovvero in aggiunta alla dotazione in senso numerico ma pur sempre all'interno del tetto di spesa?
Con deliberazione n. 53/2019/PAR la Corte dei conti del Veneto ritiene che nulla osti ad assunzioni di personale nel 2019 da parte degli enti locali, purché sia rispettato il limite di spesa per i nuovi assunti - limite che deve essere non superiore al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente - e seguite le indicazioni contenute nel decreto ministeriale dell'8 maggio 2018 (contenente le linee guida per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale).

Procedure selettive (verticali) interne
Il Tar Lazio - sezione III - con la sentenza del 25 febbraio 2019 n. 2545 ha esaminato il ricorso di alcuni candidati avverso l'esito di un concorso indetto da una pubblica amministrazione con risvolti molto interessanti a livello generale sulle modalità di gestione delle cosiddette progressioni verticali.
Nella sentenza è ricordato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo in base all'articolo 63, comma 4, del Dllgs n. 165/2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile "comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo". Ne deriva che: per «progressione verticale», in senso proprio, s'intende soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, con tutto ciò che ne consegue;
- al contrario, non rientrano tra le progressioni verticali né quelle meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Esternalizzazione servizi ed effetto sulle spese di personale
Un Sindaco ha chiesto alla Corte dei conti della Lombardia se è possibile procedere ad appaltare all'esterno il servizio di assistenza sociale e di gestione della biblioteca senza che tali spese debbano essere considerate, indirettamente, quali spese di personale.
Con deliberazione n. 101/2019/PAR i magistrati contabili ricordando il costante orientamento della giurisprudenza contabile in forza del quale il corrispettivo di un contratto di appalto non configura direttamente una spesa per il personale. Tuttavia, stante il disposto dell'articolo 6-bis del Dlgs 165/2001, l'esternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in economia dal Comune non può porsi in alcun modo in contrasto con i vincoli di finanza pubblica in tema di contenimento delle spese di personale degli enti locali e deve essere rivolta a conseguire economie di gestione.
In particolare, le amministrazioni interessate dai processi di esternalizzazione sono chiamate a provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

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