Personale

Sulla polizia municipale il Consiglio di Stato archivia il principio di specialità

di Amedeo Di Filippo

La maggiore flessibilità nel conferimento degli incarichi, imposta ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale dalla legge 208/2015, non è circoscritta al solo personale di livello dirigenziale ma si estende anche all'attribuzione di compiti gestionali a personale che non riveste questa qualifica nei Comuni di più ridotte dimensioni. Lo ha afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2174/2019 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).

Il quadro normativo
Il comma 221 della legge di stabilità per il 2016 impegna Regioni ed enti locali nella ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali e al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.
La norma ha inteso offrire la possibilità di impegnare avvocati e comandanti in ruoli più complessi e di maggiore responsabilità, peraltro lungo una strada già percorsa da molti enti, soprattutto quelli di minore dimensione organizzativa.

La vicenda
Un Comune ha appellato la sentenza con cui il Tar Puglia ha accolto il ricorso del responsabile del settore polizia locale contro la modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi consistita nell'attribuzione al settore in questione di una serie di compiti ulteriori rispetto a quelli tipici delle funzioni di polizia locale, ritenuti incompatibili con la specificità delle funzioni di polizia locale. Compiti che il Tar ha ritenuto illegittimi alla luce del comma 221 della legge 208/2015 secondo cui il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti della polizia municipale, a causa del fatto che il ricorrente non era in possesso della qualifica dirigenziale e che la deroga alla specialità delle funzioni del corpo di polizia municipale non avesse una motivazione né una ragionevole delimitazione.

La flessibilità delle funzioni
Le tesi sono state respinte dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto le censure formulate dal Comune e riformato la sentenza di primo grado. Il ragionamento di fondo è che, considerando le novità introdotte dalla legge di bilancio 2016 quali strumenti di flessibilità e di contenimento della spesa, la portata non può essere circoscritta al solo personale di livello dirigenziale. Non deve trarre in inganno il riferimento letterale agli uffici dirigenziali, alla luce dell'equiparazione funzionale a questi ultimi dei responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni che di posti dirigenziali siano privi.
I giudici di Palazzo Spada dunque sanciscono il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale», principio introdotto proprio dalla norma del 2015 in funzione del contenimento della spesa per il personale, estensibile anche ai Comuni di più ridotte dimensioni dove l'esigenza di concentrazione di funzioni omogenee in strutture unitarie è maggiormente avvertita proprio per questa minore consistenza. Anche nei confronti di questi ultimi, si legge nella sentenza, si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni, e di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale.

La specialità delle funzioni
Il Consiglio di Stato ha demolito anche la tesi del Tar circa il fatto che il corpo di polizia municipale debba svolgere le funzioni stabilite dall'articolo 3 della legge quadro 65/1986 in quanto dimentica che il successivo articolo 5 ne esplode il contenuto facendo riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria, al servizio di polizia stradale e più genericamente alle «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza».
Nemmeno regge il riferimento alla norma di legge regionale secondo cui gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, perché l'elenco delle funzioni assegnate alla polizia municipale dalla stessa legge regionale è sufficientemente ampio da ricomprendere anche le funzioni di amministrazione attiva oggetto della modifica regolamentare impugnata.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2174/2019

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