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Concorsi, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria

di Gianni La Banca

Nell’ambito delle procedure concorsuali e, più in generale, in quelle selettive, l’onere di impugnazione inizia a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria, poiché in tale momento si verifica l’immediata lesività dell’atto amministrativo. Così afferma il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 2366/2019.

La ricostruzione storica
Alcuni medici veterinari aspiranti a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture del Ssn, hanno inoltrato all’Azienda Sanitaria Regionale domanda per l’inserimento nella graduatoria provinciale per titoli, avente validità annuale, predisposta per l’affidamento di incarichi a tempo determinato nell’ambito della Medicina Specialistica Veterinaria.
Gli stessi si sono collocati in posizione potenzialmente utile nella graduatoria provvisoria redatta sulla base dei criteri previsti nell’allegato 1 dell’Autorità competente nazionale di categoria e approvata dall’Azienda Sanitaria.
Con provvedimento del Direttore Generale, sono state approvate le graduatorie definitive che hanno pedissequamente confermato quelle provvisorie riformulate: i candidati pregiudicati dalla riformulazione delle graduatorie hanno impugnato la serie di atti innanzi indicati.

La lesività degli atti amministrativi
Tale procedura rientra, pacificamente, all’interno di quelle concorsuali ed è a formazione progressiva, articolandosi in diversi momenti, a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale (contenente i criteri di valutazione), passando per la presentazione delle domande fino a giungere alla graduatoria definitiva.
Al momento della sua pubblicazione, la delibera contenente le modalità di svolgimento della procedura e quelle valutative è priva di effetti lesivi, in quanto introduce meri criteri di valutazione e parametri integrativi da applicare in sede di predisposizione delle graduatorie definitive.
L’effetto lesivo “meramente potenziale” diventa attuale solo quando i singoli medici veterinari accertano di non trovarsi in posizione utile proprio a motivo dei nuovi criteri applicati dalla Azienda Sanitaria Regionale nella stesura della graduatoria definitiva.
Né vale, al contrario, sostenere che il vero fulcro della controversia attiene proprio all’applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi utilizzati per la stesura delle graduatorie, poiché tali clausole non assumono efficacia immediatamente lesiva degli interessi dei singoli medici veterinari, con conseguente assenza, per questi ultimi, dell’onere di impugnarle tempestivamente.

Le clausole lesive
In materia, è principio consolidato, frequentemente ribadito nella materia delle gare per l’affidamento di pubbliche commesse ma generalmente valido nel più ampio settore delle procedure selettive, quello per cui le clausole che stabiliscono i criteri per la valutazione dei candidati non ledono immediatamente l'interesse dei concorrenti e, come tali, possono essere impugnate solo congiuntamente all'atto che definisce l’iter procedimentale.
Un onere di immediata impugnazione sussiste solo in relazione a quelle prescrizioni che precludono (anche di fatto) la stessa partecipazione dell'interessato alla procedura.
Eccettuata questa ipotesi, il generale regime di impugnazione tipico delle procedure di selezione nel pubblico impiego prevede, dunque, che il dies a quo decorra dalla data di conoscenza dell'esito della comparazione.
Tale termine è collegato alla conoscenza del provvedimento di approvazione della graduatoria, quale atto che rende concreto e attuale l’effetto pregiudizievole e percepibili gli elementi di contenuto che ne precisano l’esatta portata lesiva.
E’ irrilevante che l’illegittimità attenga agli atti presupposti e si propaghi, in via derivata, al provvedimento conclusivo: l’impugnazione è infatti supportata da un apprezzabile e concreto interesse ad agire solo se investe congiuntamente entrambi gli atti della serie procedimentale, sicché il termine decadenziale non può che decorrere dall’atto che della stessa serie segna la compiuta conclusione, ossia l’approvazione della graduatoria finale definitiva.

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