Personale

In pendenza del giudizio penale, alla Pa la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare

di Giampaolo Piagnerelli

In materia di impiego pubblico contrattualizzato la sospensione del procedimento disciplinare lavorativo in pendenza del procedimento penale rappresenta una facoltà discrezionale attribuita alla Pa. E questa può esercitarla qualora per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne deriva che il datore di lavoro pubblico è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, quando ritiene, pur dopo aver disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 12662/2019, depositata ieri.

La Cassazione ha ricordato che nel pubblico impiego l'articolo 55-ter introdotto dal Dlgs 150/2009 e il principio di tendenziale autonomia del procedimento disciplinare da quello penale che esso esprime, rispondono evidentemente all'esigenza di evitare che la Pa sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari, per un tempo anche lungo .

Altro aspetto interessante analizzato dai Supremi giudici consiste nel fatto che il dipendente non subisce pregiudizi dalla sospensione del procedimento disciplinare in quanto egli può medio tempore continuare a percepire la retribuzione piena. Il quadro giuridico si definisce dunque nel senso che la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse si denota come una facoltà della Pa, nell'interesse del buon andamento di essa e in canone di prudenza.

La sentenza della Corte di cassazione n. 12662/2019

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