Personale

«Sì» dell’Aran ai permessi e allo straordinario nella stessa giornata

di Consuelo Ziggiotto

L'articolo 35 del contratto Funzioni Centrali (con la stessa numerazione e formulazione nel contratto Funzioni Locali) ha introdotto un permesso retribuito nuovo che giustifica le assenze per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che si distinguono dalla malattia in quanto assenze non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. I dipendenti pubblici hanno ora a disposizione 18 ore all'anno di permesso per visite che, non producendo incapacità lavorativa, consentono di rientrare in servizio a completamento del debito orario giornaliero, assolvendo alla stessa ratio dei permessi orari, di conciliazione vita e lavoro. Questi permessi, come quelli fruibili per motivi personali disciplinati dall'articolo 32, valgono a completare il debito orario del dipendente. Questo significa che nella giornata in cui vengono fruiti riducono il debito orario, che risulta compiutamente assolto quando viene lavorata la frazione oraria teorica residua.

Ore rese in eccedenza rispetto al debito orario giornaliero
La premessa è propedeutica al parere espresso dall'Aran circa la computabilità delle ore rese in eccedenza rispetto al debito orario giornaliero, nelle giornate in cui si è fruito di permesso per visite o per motivi personali.
L'Agenzia nel parere precisa che, laddove sia richiesta al lavoratore una prestazione di lavoro che eccede l'orario teorico d'obbligo, la stessa, dando luogo a un'eccedenza oraria, può essere conteggiata come lavoro straordinario. Questo evidentemente solo al ricorrere dei presupposti indicati dalla disciplina contrattuale che regolamenta il lavoro straordinario e cioè, un'autorizzazione del dirigente allo svolgimento del lavoro straordinario sulla base di esigenze organizzative e di servizio che sussiste solo ove ricorrano le disponibilità delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
Per fare un esempio pratico se la giornata lavorativa teorica è di 9 ore e dalle timbrature risultano 8,5 ore di servizio effettivo e 1 ora di assenza riconducibile a uno dei due permessi in commento, c'è un'eccedenza oraria di mezz'ora che può essere legittimamente ricondotta a lavoro straordinario, ma solo se ha ricevuto preventiva autorizzazione dal dirigente preposto. È evidente che rileva la collocazione temporale della prestazione lavorativa resa in eccedenza rispetto a un orario teorico che risulta assolto.
Non vi è pertanto incompatibilità tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l'utilizzo nel corso della medesima giornata di un permesso retribuito in base agli articoli 32 o 35 del contratto nazionale. La precisazione contenuta all'articolo 32, comma 3, esclude la corresponsione di compensi per lavoro straordinario durante le ore di assenza coperte da permesso retribuito ma non coniuga alcuna inconciliabilità dei due diversi istituti.

Possibili interferenze della flessibilità
Vale la pena aggiungere una riflessione che riguarda i potenziali effetti della regolamentazione di una flessibilità oraria può avere in questo caso specifico.
In primis va osservato che la flessibilità oraria afferisce alla fattispecie del lavoro ordinario e rappresenta per eccellenza uno strumento di conciliazione di vita e lavoro. Da sempre, inoltre, nei pareri rivolti a ricondurre un'attività lavorativa alla fattispecie a cui appartiene, l'Agenzia rinvia alle disposizioni del Dlgs 66/2003 che distinguono la prestazione lavorativa in due tipologie: lavoro ordinario e lavoro straordinario.
Ogni eccedenza oraria o debito non assolto vanno remunerati o valutati tenendo conto di questa classificazione giuridica.
Le possibili interferenze di una regolamentazione ampia di flessibilità oraria riguardano proprio il lavoro straordinario e la prestazione lavorativa teorica giornaliera.
Un esempio chiarisce la riflessione. Se un ente ha regolamentato in contrattazione decentrata una flessibilità che agisce nell'arco temporale della settimana, questo significa che un lo stesso lavoratore può rendere una prestazione giornaliera inferiore a quella teorica dovuta, con l'obbligo di rendere nella settimana, il debito orario derivante dall'obbligazione contrattuale. In questo caso specifico, la prima ora di lavoro straordinario non può che essere la 37esima resa. La flessibilità settimanale, per sua natura, può prevedere servizio reso in eccedenza rispetto al debito giornaliero teorico, ma non necessariamente riconducibile al lavoro straordinario, in quanto afferente a flessibilità positiva. Ecco che diventa necessario dotarsi di strumenti di rilevazione delle presenze in grado di riconoscere la natura del servizio prestato, sostenuti da istruzioni date nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

Il parere dell'Aran

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