Personale

Il sequestro penale degli atti rende annullabile il concorso

di Ulderico Izzo

Legittima la revoca di una procedura concorsuale, non ancora conclusa mediante l’approvazione della graduatoria finale di merito, in presenza di un sequestro degli atti disposto dall’Autorità penale. Così dispone il Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n.985/2019.

Il fatto
Un’azienda socio sanitaria lombarda, dispone la revoca di una procedura concorsuale, giunta fino alla fase della prova orale, dopo la preselezione, prima e seconda prova scritta, in quanto la competente Procura della Repubblica ha disposto il sequestro degli atti relativi al concorso.
Un candidato, giunto alla prova orale, ha impugnato il provvedimento di autotutela adottato dall’Azienda Sanitaria, ma il Tar del capoluogo meneghino, con la sentenza in rassegna ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ente sanitario.

La decisione
Il Tar lombardo ha deciso sulla base della rilevante tutela dell’interesse pubblico manifestata dall’Azienda sanitaria nel provvedimento impugnato.
Il Collegio giudicante ha posto in evidenza che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedimentali ai candidati (non è necessario l’inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta.
In giurisprudenza è pacifico che, in via discrezionale, l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva e i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

Conclusioni
La decisione conferma che debbono considerarsi prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità.

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