Personale

Progressioni economiche solo per metà dei dipendenti della categoria

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Le progressioni economiche all'interno della categoria possono essere riconosciute a una quota limitata di dipendenti, vincolo che deve essere tradotto in una quantità massima non eccedente il 50% degli aventi diritto. È l'importante chiarimento contenuto nella circolare della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio scorso n. 15 sul conto annuale per l'anno 2018.
Con la riforma Brunetta (Dlgs 150/2009, articolo 23), partendo dalla considerazione che deve trattarsi di uno strumento premiale, le progressioni economiche vengono legate non solo alle risorse disponibili, che devono avere carattere di stabilità, ma anche a un concetto di selettività. Principio che viene introdotto anche nel Dlgs 165/2001, e, in particolare, all'articolo 52, comma 1-bis. Tale selettività viene declinata, dalla stessa riforma Brunetta, in una formula che vuole il riconoscimento «a una quota limitata di dipendenti».
Ma anche questa locuzione non ha contribuito alla serenità degli operatori ed è iniziato il toto interpretazione di quale fosse l'altezza dell'asticella che consentisse di dormire sonni tranquilli. Un numero, fino ad oggi, non era mai stato pronunciato, ma si potevano registrare una serie infinita di pronunce della Corte dei conti che condannavano al danno erariale i responsabili che avevano disposto il riconoscimento dell'istituto in questione per la quasi totalità dei dipendenti. I sindacati, pure firmatari del contratto decentrato dove vengono decise le progressioni, ad oggi, non sono stati mai chiamati a rispondere in caso di illegittimità.

Un anno fa
A parlare di quantità ha iniziato l'anno scorso la Ragioneria dello Stato, con la circolare sul conto annuale 2017, quando, a proposito delle progressioni, ha scritto che la misura del grado di selettività può ritenersi convenzionalmente inferiore o uguale al 50%.
Quest'anno la stessa Ragioneria ha fatto un ulteriore passo in avanti. Parte facendo riferimento al disposto del Ccnl delle funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, dove, all'articolo 16, comma 2, viene ripreso il concetto di quota limitata di dipendenti ed afferma che questo «è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura».
Quindi la percentuale non è riferita a tutti i lavoratori dell'ente, ma a quella parte di questi che sono in possesso dei requisiti, stabiliti in sede di contrattazione decentrata, anche se il Ccnl ne detta uno, minimale: 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento. Quindi per calcolare il 50% si devono escludere, quantomeno, i dipendenti che hanno già usufruito di una progressione orizzontale nell'ultimo biennio. Facendo due conti, il primo anno può essere riconosciuto il beneficio alla metà degli aventi diritto. La tornata successiva, questi ultimi non possono partecipare per il vincolo dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento e, quindi, può prendere parte alla selezione solo l'altra metà dei dipendenti e, di questi, solo al 50% può essere attribuita la progressione.
In pratica il 25% dei lavoratori. La mente va alle mitiche fasce di brunettiana memoria, oggi abrogate formalmente, le quali prevedevano che il premio fosse riservato alle prime due delle predette fasce, per un totale del 75% dei dipendenti, lasciando a bocca asciutta il restante 25%.

La circolare della Ragioneria dello Stato n. 15/2019

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