Personale

No allo scorrimento delle graduatorie preesistenti per gli incarichi dirigenziali

di Ulderico Izzo

Il principio della preferenza dello scorrimento delle graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto al concorso è applicato solo alle procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla Pa e non per altre tipologie di affidamento di funzioni o incarichi. Questa è l'affermazione di diritto espressa dal Tar Lazio con la sentenza n. 6259/2019.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo capitolino sono stati impugnati gli atti del direttore generale dell'Inps con cui ha indetto la procedura di interpello su base nazionale per il conferimento di incarichi dirigenziali vacanti; gli atti sono stati impugnati da soggetti che erano idonei, non vincitori, di un precedente concorso, per dirigente di seconda fascia, indetto, a suo tempo dall'Inpdap, poi confluito in Inps. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti, in quanto a loro dire, l'istituto avrebbe dovuto coprire i posti vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso, ancora valida ed efficace.
Il Tar ha rigettato, con la sentenza in rassegna, il ricorso sulla base di una sostanziale condivisibile motivazione.

La decisione
Il collegio giudicante ha posto l'accento sulla distinzione tra le procedure di reclutamento rispetto a quelle di conferimento di incarichi dirigenziali.
Il reclutamento dei dirigenti, cioè l'accesso alla qualifica dirigenziale, cui segue la instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato, è regolato dall'articolo 28 del decreto legislativo 165/2001, il quale prevede due canali di accesso, quello dei pubblici concorsi banditi dalle singole amministrazioni e l'altro dei corsi-concorsi banditi dalla scuola superiore della pubblica amministrazione.
Il superamento di queste procedure concorsuali consente, poi, l'inserimento nei ruoli dirigenziali. Il Collegio ha specificato che l'instaurazione completa del rapporto di lavoro dirigenziale si basa su tre livelli: il primo è costituito dal reclutamento, ossia dal superamento di un pubblico concorso; il secondo è rappresentato dall'inserimento nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha bandito il concorso o che ha dato una disponibilità in quel senso; il terzo è dato infine dal conferimento di un incarico dirigenziale.
Lo scorrimento invocato dai ricorrenti potrebbe attestarsi sul primo livello ma non anche sul secondo e tanto meno sul terzo che presuppongono il superamento di un pubblico concorso e non il conseguimento di una mera idoneità.
Lo scorrimento della graduatoria, ancora valida ed efficace (la legge di bilancio 145/18 stabilisce che nel prossimo futuro non ce ne saranno più), può avvenire solo in presenza di una procedura di reclutamento e non quando, invece, l'amministrazione deve conferire incarichi dirigenziali di posti che si sono resi vacanti a seguito di procedure di riorganizzazione.

La sentenza del Tar Lazio n. 6259/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©