Personale

Cumulo impieghi, licenziamento disciplinare, incentivi tecnici, comporto e inidoneità fisica

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Cumulo impieghi e incompatibilità
È stata annullata dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, con la sentenza del 13 marzo 2019 n. 81, la condanna inflitta a un segretario comunale che aveva percepito contemporaneamente la propria retribuzione come dipendente del Comune e quella di amministratore unico di una società in house interamente partecipata dall'ente medesimo, in violazione del principio di omnicomprensività.
Quanto alla mancanza di un'autorizzazione «formale», attestante la compatibilità dello svolgimento dell'incarico rispetto i doveri d'ufficio, il collegio rileva che l'esplicitazione della valutazione del datore di lavoro pubblico non richiede forma scritta a pena di nullità. In maniera aderente al carattere sostanziale della responsabilità amministrativa, ciò che è richiesto è che la valutazione sottintesa nell'autorizzazione venga realmente effettuata.
Non risponde di danno erariale, quindi, il segretario comunale di un ente che, oltre al trattamento economico «ordinario», percepisca un compenso quale amministratore unico di una società in house di proprietà dell'ente medesimo, anche laddove l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico sia conferita oralmente dal sindaco.

Illegittimo il licenziamento disciplinare deciso dalla Giunta comunale
La Corte di cassazione - sezione lavoro - con la sentenza del 29 maggio 2019 n. 14679 ha ribadito l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente comunale in quanto il provvedimento era stato adottato da un organo incompetente. Nel dettaglio, il lavoratore (tecnico comunale) conveniva in giudizio l'ente datore di lavoro per accertare l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli all'esito di un procedimento penale nell'ambito del quale era stato in via definitiva condannato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo e aggravato in relazione al crollo di una scuola e alla conseguente morte di 28 persone, fatti verificatisi in occasione di una violenta scossa di terremoto.
L'atto del licenziamento però era stato adottato dalla Giunta comunale. Pertanto la Corte conclude affermando che è illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato da un Comune qualora il provvedimento espulsivo sia stato adottato, e comunque condiviso, dalla (con la) giunta municipale, la quale non ha titolo a intervenire nel procedimento disciplinare previsto dall'articolo 55-bis del Dlgs 165/2001, né tantomeno a imporre decisioni all'organo competente, in via esclusiva, ad adottare i provvedimenti disciplinari.

Incentivi funzioni tecniche
Alla Corte dei conti del Veneto sono state poste due questioni sugli incentivi per funzioni tecniche:
1) se sia possibile inserire nel regolamento comunale una norma che preveda la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche anche per gli appalti aventi a oggetto prestazioni di valore inferiore a 500mila euro ossia per quelli per i quali non sussiste l'obbligo di nominare come direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal Rup;
2) qualora per esigenze organizzative, l'ente decidesse di nominare comunque un direttore dell'esecuzione come soggetto diverso dal Rup anche in un appalto inferiore a 500mila euro e non riconducibile ad alcuna delle tipologie descritte, se tale scelta comporti il diritto al riconoscimento degli incentivi.
Con deliberazione n. 107/2019/PAR del 21 maggio 2019, la Sezione illustra che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive Anac dalla stessa richiamate o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo «nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione».
Quest'ultima circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500mila euro ovvero di particolare complessità così come specificato nelle Linee guida Anac n. 3/2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio del 11 ottobre 2017 n. 1007, le quali in ossequio a quanto disposto dall'articolo 31, comma 5, dl Codice appalti, stabiliscono (par. 10) l'importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per i quali il Rup può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto e, nel contempo, precisano dettagliatamente i casi in cui quest'ultimo deve essere soggetto diverso dal responsabile del procedimento (paragrafo 10.2, lettere da a ad e). Se questo è il quadro normativo in seguito alle ultime modifiche, occorre prendere atto che ai quesiti formulati va data risposta negativa.

Differenti tipi di licenziamento tra comporto e inidoneità fisica
Sussiste un'ontologica diversità fra licenziamento per superamento del periodo di comporto, in base all'articolo 2110 del codice civile e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica. Le disposizioni contrattuali, infatti, legittimano il recesso in entrambe le distinte fattispecie sopra richiamate, stabilendo che mentre nel primo caso è sufficiente il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, nella seconda ipotesi il licenziamento potrà essere validamente intimato solo qualora non sia stato possibile adibire il dipendente ad altre mansioni.
Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione - sezione Lavoro – contenute nella sentenza del 7 giugno 2019 n. 15512, con la quale ha accolto il ricorso di una Pa avverso la sentenza di un tribunale che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice per superamento del periodo di comporto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©