Personale

Stop alle assunzioni da graduatorie degli altri enti

di Vincenzo Giannotti

A seguito della normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 - secondo la quale gli enti locali possono utilizzare le graduatorie esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - si è aperto in dottrina un dubbio sulla possibilità di altre pubbliche amministrazioni di poter attingere agli idonei delle medesime graduatorie mediante sottoscrizione di una convenzione. Questa possibilità è stata, tuttavia, espressamente esclusa dalla Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n. 36/2019).

La normativa
La legge 145/2018 ha previsto per tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, che le graduatorie dei concorsi pubblici siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (articolo 1, comma 361). La disposizione è stata successivamente integrata dall'articolo 14-ter del Dl 4/2019 che ha aggiunto il seguente periodo «nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori». Pertanto, al di fuori di queste ipotesi, risulta esclusa la possibilità, da parte della Pa che bandisce il concorso, di poter effettuare lo scorrimento della propria graduatoria.
Il sindaco di un Comune si è posto il problema se sia ancora possibile da parte di altro ente pubblico poter scorrere la graduatoria, avendo la legge di bilancio 2019 abrogato espressamente solo alcune delle disposizioni che consentono questa facoltà, ponendo conseguentemente un dubbio interpretativo sulla permanente possibilità di utilizzo di graduatorie altrui.

La risposta del collegio contabile
La possibilità da parte di altri enti di poter utilizzare, mediante convenzione, la graduatoria di altri enti pubblici è stata stabilita da diverse disposizioni di legge. La prima è nell'articolo 9 della legge 3/2003 che ha consentito alle amministrazioni dello Stato di poter coprire i posti disponibili nella propria dotazione organica utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Questa disposizione - precisa il collegio contabile - non è stata espressamente abrogata dalle legge di bilancio 2019.
È stata, invece abrogata l'altra disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3-ter del Dl 101/2013 che ha stabilito che «resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», ossia la possibilità per essi di essere assunti da altra amministrazione, previo accordo tra questa e l'amministrazione che ha bandito il concorso pubblico. Quest'ultima disposizione è stata estesa anche agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dal Dl 90/2014 ma non è stata espressamente abrogata dalla legge di bilancio 2019. Per i giudici contabili l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3-ter del Dl 101/2013 travolge anche l'estensione del Dl 90/2014 per gli enti locali, con la conseguenza che per tutte le graduatorie che si sono formate dopo la legge di bilancio 2019 non è più consentito non solo all'ente che emette il concorso ma anche agli altri enti pubblici prelevare gli idonei di quel concorso.

Conseguenze
Gli enti locali, pertanto, non solo non avranno più la possibilità di effettuare lo scorrimento delle proprie graduatorie formatesi a partire dalla legge di bilancio 2019, ma sarà loro inibita anche la possibilità di poter attingere alle graduatorie di altri enti pubblici approvate da quella data. Al posto dello scorrimento delle graduatorie, gli enti locali saranno costretti, di volta in volta, a secondo delle proprie esigenze, ad effettuare nuovi concorsi pubblici potendo, nel periodo 2019-2021, bypassare anche la procedura di mobilità volontaria (art.3, comma 4, legge 19 giugno 2019, n.56).

La delibera della Corte dei conti Sardegna n. 36/2019

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