Personale

Niente danno erariale al dirigente che ha distribuito premi senza obiettivi se il fondo è stato negoziato in ritardo

di Vincenzo Giannotti

Non ci sono stati mai dubbi sulla responsabilità amministrativa del dirigente che abbia distribuito incentivi o la produttività in mancanza della definizione degli obiettivi e con successiva verifica del loro raggiungimento. Ma per la Corte dei conti della Toscana (sentenza n. 280/2019) ciò non implica la colpa grave dei dirigenti e funzionari qualora la negoziazione dei fondi integrativi sia avvenuta in ritardo da parte dell'ente (nel caso di specie la sottoscrizione è avvenuta nell'anno successivo).

La vicenda
A seguito della sottoscrizione degli accordi decentrati sull'erogazione del fondo per la produttività, sono stati chiamati a rispondere di danno erariale i dirigenti e i funzionari che hanno distribuito gli incentivi senza che fossero state prima definite le attività da svolgere e senza la necessaria verifica successiva dei risultati raggiunti. Secondo la Procura della Corte dei conti, la colpa grave loro attribuita è consistita nel non aver evidenziato nulla ai fini dell'erogazione della produttività in ordine all'erogazione della spesa ovvero nel non aver eccepito nulla in ordine all'assenza dei progetti di produttività, che condizionano l'erogazione dell'emolumento accessorio. In altri termini, l'erogazione del salario accessorio è stata sganciata dal raggiungimento di obiettivi preventivamente individuati nell'ambito di specifici progetti di produttività, finendo per remunerare, al di fuori di un vero ed effettivo meccanismo premiale, il personale nella sua interezza, per la presenza in servizio.
Dirigenti e i funzionari, chiamati in giudizio, hanno difeso la loro posizione evidenziando il ritardo nella sottoscrizione degli accordi, avvenuti nell'anno successivo, e precisando che l'erogazione della produttività sarebbe in ogni caso avvenuta in presenza di attività aggiuntive espletate dai dipendenti che avrebbero comunque avuto le necessarie caratteristiche di sostanza dei progetti.

La decisione del collegio contabile
Secondo i giudici contabili toscani non c'è alcun dubbio circa la sussistenza del danno erariale per l'erogazione delle risorse per la produttività, che impongono all'ente un miglioramento della propria performance, da perseguire sulla base delle risorse del fondo integrativo, mediante l'indefettibile predisposizione e formalizzazione, in via preventiva, di specifici progetti, cui condizionare l'erogazione delle risorse. Questa attività, infatti, non potrà mai essere surrogabile dalla mera individuazione ex post di determinate attività svolte dal personale interessato, la cui compensazione con le risorse in questione si traduce nella frustrazione di ogni effettivo meccanismo premiale e selettivo sotteso.
Nel caso di specie, tuttavia, il collegio contabile non ravvisa quella «grave e marchiana leggerezza e superficialità ... quella evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e negligenza operativa immediatamente percepibile» che dovrebbe costituire la colpa grave contestata. La condotta di dirigenti e funzionari, infatti, è avvenuta in ragione dell'ordinario sfasamento temporale tra la data degli accordi stipulati in sede centrale che indicavano le risorse disponibili per i progetti di produttività e le annualità di predisposizione e realizzazione degli stessi progetti. Lo sfasamento temporale ha evidentemente precluso o comunque reso oltremodo difficoltosa una reale programmazione, che avrebbe richiesto la conoscenza preventiva delle risorse effettivamente disponibili, nonché inciso sulla stessa attività di controllo, espletata a fronte di situazioni già realizzate e consolidate, con la remunerazione di attività per le quali non era stata possibile una reale programmazione.
In conclusione, nessun addebito del danno erariale pari alle somme distribuite in violazione di legge e di contratto per difetto dell'elemento psicologico della colpa grave.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©