Personale

Premi Inail, dispositivi di protezione, tempo tuta e affidamenti illegittimi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Riduzione premi e contributi per assicurazione Inail
L'Inail, con la circolare n. 21/2019, ha fornito indicazioni in merito alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013. In particolare, il provvedimento chiarisce la misura della riduzione, per il 2019, per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Dispositivi protezione individuale: quali sono?
«La nozione legale di Dispositivi di protezione individuale (Dpi) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 del codice civile, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Dlgs 626/1994 e degli articoli 15 e seguienti del Dlgs 81/2008 e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)».
Sono queste «le regole» individuate dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 17354/2019, con la quale ha accolto l'impugnazione di un operatore ecologico autista, avverso la sentenza con cui la corte d'appello aveva escluso la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni da inadempimento all'obbligo dì lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Retribuzione del tempo per indossare la divisa
La Corte di cassazione nella sentenza n. 17635/2019, ha accolto la domanda proposta da alcuni dipendenti di un'Asl (infermieri), e riconosciuto in loro favore il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa. Le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, trattandosi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate. D'altro canto, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (tempo-tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Responsabilità del dirigente per affidamenti illegittimi
Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del dirigente che affidi ingiustificatamente a una società esterna servizi extra convenzione Consip, senza il rispetto della procedura a evidenza pubblica, con conseguente duplicazione del corrispettivo versato. È questa, in sintesi, la decisione confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16842/2019, con la quale la corte ha analizzato il caso di un dirigente a cui era stato irrogato il licenziamento disciplinare per violazione dei doveri di lealtà e correttezza.
In particolare, il soggetto aveva lamentato sia la violazione di alcuni termini procedurali che la proporzionalità della sanzione, ma la Corte, al contrario, conferma l'operato della Pa.

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