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Whistleblowing, Anac aggiusta il tiro sulle segnalazioni - In consultazione le linee guida

di Manuela Sodini

Arrivano, in consultazione, le nuove linee guida dell'Anac in materia di whistleblowing, destinate a superare, abrogandole, quelle adottate con determinazione n. 6 del 2015. Per inviare contributi ed osservazioni c'è tempo fino al prossimo 15 settembre.
Oggi, Anac è chiamata a gestire sia le segnalazioni provenienti dal proprio interno che quelle in arrivo da altre amministrazioni pubbliche. Questo per effetto del decreto legge 90/2014 che ha modificato l'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 attribuendo all'Autorità il ruolo di soggetto destinatario delle segnalazioni. Anac, nell'esercizio del suo potere regolatorio, è anche tenuta ad adottare le linee guida per la gestione delle segnalazioni ed esercita un potere sanzionatorio in merito al quale la stessa Autorità ha emanato un regolamento con delibera n. 1033/2018, modificato con la delibera n. 312/2019.
Le linee guida offrono indicazioni sull'applicazione della normativa e sono destinate alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti assimilati, tenuti ad adottare misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite riguardanti l'amministrazione di appartenza.
Le linee guida si compongono di tre sezioni. La prima è dedicata a individuare la platea dei soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa; la seconda approfondisce le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente con modalità digitalizzata e il ruolo del responsabile prevenzione corruzione e trasparenza; la terza, infine, si focalizza sulle procedure gestite da Anac in relazione alle segnalazioni di condotte illecite e alle comunicazioni di misure ritorsive.

La platea dei soggetti
Con riferimento alla platea dei soggetti, Anac ha precisato che la normativa si applica, oltre che alle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, agli ordini professionali, alle autorità del sistema portuale e, viene precisato, perfino alle autorità amministrative indipendenti. Questo seppur in assenza di una chiara inclusione nel testo dell'articolo 54-bis. Sono inclusi, come da disposto normativo, gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico, rinviando in proposito alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del Dlgs 175/2016, in quanto società destinatarie della legge 190/2012. Con riferimento alle società quotate, Anac ritiene che le stesse siano escluse dalle disposizioni in materia di whistleblowing.
Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che non rivestono forma societaria, sono soggetti se presentano i tre requisiti previsti dall'articolo 2-bis, comma 2, lettera c) del Dlgs 33/2013 e, quindi, in sostanza, se hanno bilancio superiore a 500mila euro, attività finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni, totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designati da pubbliche amministrazioni.
Le società solo partecipate e gli enti di diritto privato che ricadono nell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto Trasparenza, sono di regola escluse dall'applicazione della normativa whistleblowing. Tuttavia, i dipendenti delle «imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione» sono sottoposti comunque alla disciplina. In questi casi le segnalazioni andranno indirizzate al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'amministrazione per la quale l'impresa opera.

Ambito oggettivo
Con riferimento all'ambito oggettivo, le linee guida chiariscono che le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro possono essere inviate, senza ordine di preferenza, al Responsabile prevenzione corruzione trasparenza dell'amministrazione in cui si è verificata la presunta condotta illecita o ad Anac ovvero trasmesse all'autorità giudiziaria o contabile. Invece, le comunicazioni di misure ritorsive devono essere trasmesse ad Anac da parte del soggetto interessato e dalle organizzazioni sindacali. Sul punto Anac precisa che ritiene di poter considerare anche le comunicazioni di misure ritorsive che pervengono da soggetti diversi da quelli anzidetti. La comunicazione, a differenza della segnalazione, non è sottratta al diritto di accesso agli atti stabilito dall'articolo 22 della legge 241/1990, tantomeno all'accesso civico generalizzato. Il contenuto della segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve rispondere alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. La valutazione sulla sussistenza di questo interesse spetta al soggetto che gestisce la segnalazione e quindi al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza o ad Anac, in quanto su questo soggetto ricade la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi. Anac precisa nelle linee guida che non si possono comunque escludere a priori quelle segnalazioni in cui concorre un interesse personale con quello alla salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione.

Responsabile prevenzione corruzione trasparenza
Una parte interessante delle linee guida è quella dedicata al ruolo del Responsabile prevenzione corruzione trasparenza nella gestione delle segnalazioni, al quale può essere comminata una sanzione pecuniaria da parte di Anac, qualora non svolga l'attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta. Di questa attività il Responsabile prevenzione corruzione trasparenza deve dare conto nella relazione annuale prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza del segnalante.

Il documento dell'Autorità

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