Personale

Stabilzzazione Lsu, assenze per malattia, assegni familiari, demansionamento

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Assenze per malattia: attenzione alle comunicazioni!
L'espulsione di un lavoratore resosi colpevole di reiterate violazioni in relazione alla giustificazione e alla comunicazione delle assenze per malattia è stata confermata dalla Corte di cassazione - sezione Lavoro - con la sentenza dell'8 luglio 2019 n. 18283. Nel caso specifico, era emerso che il lavoratore, tenuto a comunicare al datore di lavoro l'assenza per malattia entro le prime due ore dell'orario base (come richiesto dal Ccnl applicabile), lo faceva invece sempre in prossimità della scadenza di queste, nonostante fosse pienamente a conoscenza della propria malattia e, dunque, della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque già in ritardo rispetto all'orario di ingresso.
Per altri giorni, invece, la comunicazione era effettuata oltre l'orario consentito e, inoltre, la malattia risultava manifestarsi il giovedì e durare anche per il venerdì, salvo riprendere il lunedì e durare uno o due giorni ancora. Ed ancora, il certificato medico - se comunicato - era sempre in ritardo e senza neppure coprire tutti i giorni fruiti, accadendo peraltro che giorni di assenza non fossero stati affatto giustificati. È pertanto legittimo il licenziamento irrogato a un lavoratore il quale sistematicamente violi le regole previste dal Ccnl di riferimento, in materia di giustificazione delle assenze per malattia.

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili
Un Sindaco ha chiesto alla propria sezione regionale della Corte dei conti un parere relativo alla capacità assunzionale degli enti locali con specifico riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Con deliberazione n. 56/2019/PAR i giudici della Basilicata, ritengono innanzitutto che in base al combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 35, comma 4, del Dlgs 165/2001, lo strumento programmatorio deve necessariamente precedere la fase dell'assunzione di personale, che trova nel piano triennale del fabbisogno di personale il suo indispensabile presupposto. Riguardo al caso specifico viene ricordato che le amministrazioni pubbliche «possono procedere all'assunzione nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: (omissis) g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle Regioni». Ciò significa che non è possibile andare in deroga alle norme relative ai vincoli in materia di spesa del personale neanche per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare
L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del Dl 69/1988). Le specifiche, affidate al messaggio del 18 luglio 2019 n. 2767, riguardano la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, sia per il riconoscimento del diritto all'ANF, sia della determinazione della relativa misura.

Diminuzione carichi di lavoro e demansionamento
Non sussiste alcun demansionamento qualora la Pa proceda alla redistribuzione di pratiche precedentemente affidate a un dipendente, qualora questi chieda un alleggerimento dei carichi di lavoro.È quanto deciso dalla Corte di cassazione - sezione Lavoro - con la sentenza del 12 luglio 2019 n. 18817, con la quale ha respinto la richiesta di risarcimento danni promossa da un dipendente per un'asserita illegittima riduzione dei compensi previsti dall'articolo 18 della legge n. 109/1994 (incentivi per lavori pubblici).
In particolare, il soggetto aveva chiesto alla Pa di appartenenza altro personale a propria completa disposizione o, in alternativa, di essere sollevato da alcuni dei lavori, considerato che i suddetti lavori per la complessità della procedura richiedevano un notevole impegno, sia tecnico, sia amministrativo. Tuttavia, successivamente, egli rimaneva vittima di un grave incidente e, al rientro in servizio (dopo circa 6 mesi), l'ente procedeva alla redistribuzione di alcune delle sue pratiche ad altro personale. Ciò posto, dunque, il lavoratore aveva lamentato un illegittimo demansionamento, con conseguente richiesta di risarcimento danni, ma la Cassazione illustra come l'operato della Pa appariva tutt'altro che ingiustificato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©