Personale

Welfare integrativo possibile solo senza risorse aggiuntive - Le istruzioni delle Entrate sulla tassazione dei rimborsi di spese mediche

di Gianluca Bertagna

Il Welfare integrativo sta incuriosendo diverse amministrazioni pubbliche, dopo che i contratti dello scorso anno ne hanno sottolineato la legittimità e le modalità di attuazione. Per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 72 del contratto 21 maggio 2018 ha però previsto che gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle disposizioni in materia.
L'Aran, nell'orientamento applicativo CFL 29, ha quindi "sentenziato" che se l'ente non ha già in passato stanziato risorse per questa finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la disciplina. Il contesto, quindi, è quello nel quale solo alcuni enti possono destinare somme a questi fondi particolari destinati a premiare le varie attività che rientrano nella generica definizione di welfare integrativo.

Le indicazioni delle Entrate
Per queste amministrazioni, è stato diffuso l'interpello-risposta 285 dell'Agenzia delle entrate che contiene preziose indicazioni sulla tassazione delle somme che vengono riconosciute ai dipendenti per il rimborso delle spese mediche. L'amministrazione istante, nella proposta di risoluzione della questione, ha premesso che gli importi vengono rimborsati a consuntivo sulla base delle prestazioni mediche debitamente documentate ricevute nell'anno o anni precedenti. Quale tassazione va però effettuata? Quella di competenza o quella separata? E a questo punto vanno operate le detrazioni previste dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi?

Il principio di onnicomprensività
L'Agenzia ricorda innanzitutto il principio di onnicomprensività per il quale costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente. Va, però, anche ricordato che nell'effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno, attribuirà, tra l'altro, le detrazioni spettanti al dipendente per le spese mediche(articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir) per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In sintesi, quindi, da un lato le somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute dai dipendenti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre dall'altro viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Due regole
Per risolvere la questione quindi si dovranno rispettare queste due regole: poiché le somme riconosciute per il rimborso delle spese di mediche costituiscono per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, il datore di lavoro dovrà operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con obbligo di rivalsa. Quando poi si giungerà alle operazioni di conguaglio, l'ente non potrà invece attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti secondo l'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir atteso che, in applicazione del principio di cassa, i dipendenti hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le spese mediche sono state sostenute.

La risposta dell'Agenzia delle entrate

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