Personale

Quota 100: fruibili anche durante il preavviso le ferie maturate e non godute

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 98/2019/PAR, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, ha chiarito che il datore di lavoro ha la possibilità di permettere il godimento delle ferie maturate dal lavoratore anche nel corso del periodo di preavviso, che precede il collocamento a riposo; pertanto, incombe sugli Enti, anche di piccole dimensioni, programmare le attività al fine di favorire la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti e, nel contempo, valutare se, in concreto, sussistano i presupposti che legittimano la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie non godute, al fine di scongiurare il rischio di procedere ad una monetizzazione non consentita.

Il quesito
Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità di riconoscere la monetizzazione delle ferie, maturate e non godute, ai dipendenti che hanno optato per il collocamento in pensione anticipata, beneficiando dei requisiti previsti dal Capo II, Dl 4/2019 ("Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche").
Nel caso di specie, alla data di comunicazione del preavviso, i dipendenti interessati non avevano ancora usufruito delle ferie maturate nel 2018, per indifferibili esigenze di servizio, e di quelle maturate nel 2019, antecedenti alla cessazione dal servizio.
Il Sindaco ha evidenziato che, alla luce delle dimensioni ridotte dell'Ente, composto da sole cinque unità di personale, sarebbe difficile programmare lo smaltimento delle predette ferie, garantendo, contestualmente, la regolare erogazione dei servizi. Sotto il profilo normativo, egli ha richiamato l'articolo 12, comma 6, del Ccnl del comparto Enti Locali del 9 maggio 2006, secondo cui le ferie non possono essere assegnate durante il periodo di preavviso, e l'articolo 28, comma 11, del Ccnl per il triennio 2016-2018, secondo cui le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, segnalando un apparente contrasto con il divieto di corresponsione di trattamenti sostitutivi di ferie di cui all'articolo 5, comma 8, Dl 95/2012.

Le considerazioni della Corte
Dopo aver ricostruito il quadro normativo generale che disciplina la materia, con riferimento specifico alle modalità di fruizione, la Corte ha confermato che, come segnalato dal Sindaco, l'articolo 28, comma 11, del Ccnl comparto Enti Locali per il triennio 2016-2018 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio siano "monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro"; tuttavia, il medesimo comma precisa anche che tale possibilità è ammessa, esclusivamente, "nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"; inoltre, il precedente comma 9 dispone che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili." e l'articolo 5, comma 8, Dl 95/2012 prevede che le ferie, i riposi ed i permessi sono, obbligatoriamente, fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo "in nessun caso" alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, né per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, né per dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Detto obbligo perentorio di fruizione delle ferie, ed il correlato divieto di corresponsioni sostitutive, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, risolti dalla Consulta, con la sentenza n. 95/2016, la quale ha chiarito che tale divieto opera solo in caso di vicende estintive del rapporto di lavoro che consentono al lavoratore la fruizione delle ferie nel rispetto delle scelte organizzative del datore di lavoro, escludendone l'applicabilità nei casi in cui l'impossibilità di fruizione sia correlata ad eventi imprevedibili e non imputabili né al dipendente, né al datore di lavoro.
Entrando nel merito della richiesta di parere, la Corte ha evidenziato come la possibilità di fruizione differita delle ferie, di cui al citato articolo 28 comma 14, richieda che le "indifferibili esigenze di servizio" siano pienamente dimostrabili e non imputabili a scelte organizzative errate dell'Ente; inoltre, nei casi in cui, come quello esposto dal Sindaco, la cessazione dal servizio intervenga nella seconda metà dell'anno, è evidente che le ferie maturate nell'anno precedente debbano, nel frattempo, essere necessariamente già smaltite. Né la sopravvenienza di una imprevedibile causa di risoluzione anticipata del rapporto, nel caso in esame il trattamento "quota 100", appare, di per sé, elemento sufficiente ad integrare la fattispecie di monetizzazione ammissibile, dovendosi sempre accertare la derivata impossibilità di fruizione delle ferie, considerato che in tale ipotesi è previsto un ampio termine di preavviso.
Secondo i giudici contabili, tale interpretazione non si pone in contrasto nemmeno con quanto disposto dell'articolo 12, comma 6, del Ccnl comparto Enti Locali per il biennio economico 2004-2005, secondo cui "L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse", poiché detta disciplina va riferita ai soli termini minimi di preavviso contrattualmente previsti (di regola, da due a quattro mesi, salvi i casi di dimissioni, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 12) e non al maggior termine di anticipo previsto nell'ipotesi del trattamento "quota 100". È vero che l'interpretazione letterale sembrerebbe prevedere sic et simpliciter l’impossibilità di fruizione delle ferie successivamente all’inizio di decorrenza del periodo di preavviso, con l’obbligo di monetizzazione in tutti i casi di «preavviso lavorato »; tuttavia, alla luce dell'intervenuto divieto di «corresponsione di trattamenti economici sostitutivi», introdotto dal citato art. 5, comma 8, Dl 95/2012, non si può sostenere che vi sia un collegamento obbligatorio tra l’impossibilità di fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso e il conseguente obbligo della loro monetizzazione. La stessa Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 985/2017, pronunciandosi sul rapporto tra periodo di preavviso e diritto al godimento delle ferie, pur muovendo dalla ritenuta efficacia obbligatoria del primo, ha ribadito che durante il decorso del relativo termine proseguono gli effetti del contratto, compreso il diritto al godimento delle ferie,"sicché lo spostamento del termine finale del preavviso avviene ope legis".

Conclusioni
Pertanto, applicando detti orientamenti alla fattispecie oggetto della richiesta di parere, la circostanza che penda il periodo di preavviso non costituisce ostacolo alla concessione delle ferie, con l’unica conseguenza che, in tal caso, ne deriva il differimento ope legis del termine finale. Inoltre, la previsione dell’articolo 12, comma 5, del Ccnl del 9 maggio 2006, tuttora vigente, attribuisce alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro la facoltà di risolverlo sia all’inizio, che durante il periodo di preavviso, con il necessario consenso dell'altra parte; quindi, le parti possono sempre accordarsi nel senso di eliminare del tutto, ovvero ridurre il periodo di preavviso, risolvendo il rapporto di lavoro senza dover soggiacere al differimento legale del termine (dovuto alla fruizione dei giorni di ferie) e senza alcun obbligo di corrispondere indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Ove poi, il datore di lavoro dimostri che sia stato il dipendente, “deliberatamente e con piena consapevolezza”, a non voler godere delle ferie, nonostante sia stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il proprio diritto, allora potrebbe prospettarsi la perdita del diritto di quest’ultimo di ottenere il pagamento delle ferie residue, una volta cessato il rapporto di lavoro (Corte di Giustizia, sentenza 6 novembre 2018, punto 54).

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