Personale

La condanna patteggiata non va dichiarata nell'autocertificazione per l'inserimento in graduatoria

di Andrea Alberto Moramarco

La sentenza di patteggiamento inferiore a due anni non rientra tra le tipologie di condanna che devono essere menzionate nel certificato generale, così come nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 37556/2019 che ha accolto il ricorso di un candidato rientrato nella graduatoria del personale Ata, condannato per falsa attestazione per aver dichiarato di non aver mai ricevuto condanne penali, sebbene avesse in precedenza patteggiato una pena.

I fatti
Nel presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2011-2014 per il personale Ata delle scuole della Regione Marche, un uomo aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali. A suo carico, però, risultava un precedente definitivo di applicazione della pena su richiesta, ovvero un patteggiamento a quattro mesi per un precedente reato. Il lavoratore veniva così tratto a giudizio per rispondere dei reati di falso e di truffa aggravata e si difendeva dalle accuse sostenendo la diversità negli effetti tra la sentenza di patteggiamento e quella di condanna, o comunque che si trattava di un errore giustificabile.

La decisione
Dopo l'assoluzione in prima battuta e la condanna in appello, il caso è arrivato in Cassazione, dove i giudici di legittimità hanno chiarito i contorni giuridici della vicenda assolvendo il dipendente Ata perché quella tipologia di condanna non doveva essere menzionata nel certificato generale. Ciò vale non solo relativamente all'epoca dei fatti, ma anche alla luce del nuovo quadro normativo regolato dal Dlgs 122/2018 che ha in più punti modificato il Dpr 312/2002, testo unico in materia di casellario giudiziale. Dall'analisi degli articoli 24-28 del decreto, infatti, emerge che nel certificato generale che può essere chiesto dalle Pa non si fa menzione dei provvedimenti di applicazione della pena su richiesta (articolo 445 del codice di procedura penale) quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva. Ciò vale anche nel caso di dichiarazioni sostitutive a norma degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, ovvero nelle autocertificazioni, proprio come quella presentata dal dipendente Ata al momento della sua domanda.

La sentenza della Corte di cassazione n. 37556/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©