Personale

Funzione pubblica, progressioni economiche per non più della metà degli aventi diritto

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La locuzione «una quota limitata», utilizzata dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 150/2009 per il riconoscimento delle progressioni economiche, è da intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50 per cento) della platea dei potenziali beneficiari. L'esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione dell'anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali.
I chiarimenti sono contenuti nella nota protocollo n. 44366/2019 della Funzione pubblica con la quale è stato certificato l'accordo integrativo, sui criteri per le progressioni economiche, di un ministero. Il documento rappresenta un importante punto di riferimento anche per gli enti locali, tenuto conto che la disciplina contrattuale è molto simile.

La disposizione
Il principio della «selettività» nelle progressioni economiche è stato introdotto dal decreto Brunetta (articolo 23, comma 2) il quale ha espressamente previsto che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risulti individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
Principio che è stato rimarcato anche nel Dlgs 165/2001 (articolo 52, comma 1-bis) ove si stabilisce che le progressioni all'interno dell'area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risulti conseguiti.
L'ultima tornata contrattuale è stata l'occasione buona per effettuare un restyling della disciplina delle progressioni orizzontali, allo scopo di recuperarne il valore selettivo e premiale voluto dal decreto Brunetta.
Nell'ambito della nuova regolamentazione (articolo 16, comma 2 del Ccnl 21 maggio 2018) è stato previsto che la progressione economica è riconosciuta, in modo selettivo, «ad una quota limitata di dipendenti».

La quota limitata di dipendenti
In una situazione in cui né il decreto Brunetta né il nuovo Ccnl hanno espressamente previsto percentuali (ovvero quanto è la quota limitata) e neppure definiscono il concetto di base di calcolo dei dipendenti (aventi diritto o tutti), è scontato che nelle amministrazioni si sono diffuse interpretazioni non omogenee.
A tentare una definizione ci ha provato anche la ragioneria generale dello Stato con la circolare del conto annuale 2018, laddove, spiegando il contenuto della domanda «Peo119» della scheda Sici, ha affermato che per quota limitata di dipendenti deve intendersi quella corrispondente non oltre il 50 per cento degli aventi diritto ad accedere alla procedura (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 22 maggio 2019), mandando peraltro in tilt diverse amministrazioni.
L'interpretazione fornita dai tecnici di via XX settembre trova oggi un'ulteriore e importante conferma proprio dal dipartimento della Funzione pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Nella nota protocollo n. 44366/2019 viene, infatti, affermato che «la quota di personale interessato dalla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 50 per cento) della platea dei potenziali beneficiari»

L'esperienza professionale
Sia nel decreto Brunetta che nella contrattazione nazionale degli enti locali (articolo 16, comma 3), viene anche previsto che la progressione economica orizzontale è attribuita al personale dipendente tenuto conto, altresì, dell'esperienza maturata in ambiti professionali di riferimento e delle competenze professionali.
Per la Funzione pubblica l'esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione della anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali.

la nota Dpf protocollo n. 44366/2019

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