Personale

Concorsi, il requisito dell'età va posseduto alla scadenza della domanda di ammissione

di Gianni La Banca

I requisiti soggettivi di ammissione all’impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a nulla rilevando l’età posseduta dal candidato al susseguente momento della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro. Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6465/2019.

Il fatto
Nel 2005, l’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica avente ad oggetto l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1.500 funzionari, di età non superiore ai 32 anni.
Il bando disponeva che alla procedura potevano partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non avevano compiuto 32 anni e che tale requisito doveva essere anche posseduto alla data di stipula del contratto.
Un concorrente partecipava alla prova preselettiva, superando sia la prova scritta tecnico-professionale, sia la prova orale: tuttavia, egli compiva 32 anni un mese e mezzo prima dell’approvazione della graduatoria.
Tuttavia, non è stato convocato per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro.

Il possesso dei requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda
E’ illegittima la clausola del bando nella parte in cui è postergato il momento temporale rilevante del requisito soggettivo di età massima - ossia il limite dei trentadue anni - dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva alla data di stipulazione del contratto.
In tal senso, non vi è infatti dubbio alcuno che lo stesso bando concorsuale abbia qualificato come requisito di ammissione il limite di età di trentadue anni, che è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo.
Peraltro tale qualificazione è del tutto coerente anche con la previsione di cui all’art. 21 del CCNL integrativo per il personale dei Ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, che vincola - e non potrebbe essere diversamente - le procedure selettive relative alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro al rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
L’obbligo del possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’impiego alla data di scadenza del relativo bando concorsuale costituisce principio generale delle procedure concorsuali per l’accesso a tutti i pubblici impieghi: ciò in funzione dell'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura; l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo.
Allo stesso modo, con riferimento all’“assunzione” per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi (per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione nominativa), non può che riferirsi all’esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età.
Ma nel ben diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, per i quali è viceversa necessaria una procedura selettiva concorsuale ai sensi dell’art. 97, quarto comma, Cost., tale riferimento non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.
Né in senso contrario può addursi la circostanza che la procedura selettiva impegni un arco temporale che possa collocare la stipulazione del contratto in un momento significativamente successivo alla data di scadenza del bando, e quindi al compimento del limite di età.
Si tratta di inconveniente di mero fatto imputabile alle modalità di gestione della selezione e, dunque, all’amministrazione: e ciò nonostante la previsione dell’articolo 21 del Ccnl in forza della quale le selezioni debbono aver luogo mediante “procedure semplificate”.

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