Personale

Polizia locale, legittimo l'aiuto esterno alla polizia locale sulle pratiche da risarcimento danni

di Vincenzo Giannotti

L'affiancamento di attività specialistiche per la gestione delle pratiche da risarcimento di danni da insidie stradali non rientra tra le attività che l'articolo 12 del codice della strada intesta alla sola polizia locale, né tra le collaborazioni o incarichi esterni individuali, ma va classificato come appalto di servizi. Queste semplici conclusioni sono state sufficienti, per la Corte dei conti d'appello (sentenza n. 90/2019) che ha riformato la sentenza dei giudici contabili di primo grado, ad assolvere Sindaco, assessori e il dirigente per mancanza dei presupposti del danno erariale.

Il fatto
Il comandante della polizia locale di un Comune ha denunciato alla Procura il danno erariale relativo all'illegittimo affidamento esterno, a opera del responsabile su indicazioni dell'organo esecutivo, del servizio di gestione delle pratiche di risarcimento danni da insidia stradale, con attribuzioni di compiti e funzioni riservati dalla legge esclusivamente alla polizia locale o ad altre forze di polizia. I giudici contabili di primo grado hanno proceduto, quindi, alla condanna dei responsabili dell'affidamento, per un importo pari alle somme erogate alla società per attività che avrebbero dovuto essere per legge svolte dal personale della polizia locale o da personale comunque in servizio presso l'ente, assimilandosi, nel caso di specie, l'affidamento del servizio a un conferimento di incarico o collaborazione esterna. Il sindaco, gli assessori e il responsabile del servizio, cui il giudice contabile aveva equamente ripartito il danno erariale, hanno proposto appello.

Le difesa
Secondo gli appellanti, infatti, il Collegio contabile di primo grado avrebbe sbagliato a non considerare né il carattere eccezionale del fenomeno (legato alle numerose richieste risarcitorie da insidie stradali, gravanti sul bilancio comunale), né la reale situazione del personale comunale, che vedeva al servizio contenzioso un solo impiegato B3 privo di conoscenze giuridiche o tecnico-peritali. Inoltre, la gestione delle pratiche in argomento, nelle quali si annidano anche comportamenti illeciti e dannosi per l'Erario comunale, era tutt'altro che semplice, richiedendo attività di tipo specialistico in materia infortunistica (banca dati, analisi di ciascuna richiesta per verificarne fondamento e congruità rispetto ai danni lamentati eccetera). Infine, è stata negata la violazione dell'articolo 348 del codice di procedura penale e 12 del codice della strada, posto che alla società non era stata affidata alcuna attività di tipo istituzionale, ma solo attività istruttorie prive di rilevanza esterna, finalizzate a verificare la fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate all'amministrazione in sede stragiudiziale. In altri termini, le attività espletate dalla società dovevano essere considerate estranee ai compiti di polizia giudiziaria, concretizzandosi invece in un adeguato supporto specialistico per consentire all'amministrazione di resistere (in ambito civilistico) a pretese incongrue o del tutto infondate.

Le motivazioni dei giudici di appello
Secondo la Corte contabile d'appello, il ricorso deve essere accolto e la sentenza riformata. In via principale, ha errato il giudice contabile di primo grado nel classificare l'affidamento alla stregua di un incarico esterno, in quanto si tratta di un affidamento rientrante a pieno titolo nell'appalto di servizi. Il fatto che il servizio potesse essere svolto dal personale interno è smentito dal fatto che il personale addetto al contenzioso (categoria B3) avesse conoscenze tecniche e specialistiche necessarie per istruire le pratiche di risarcimento danni. Infine, il collegio contabile di appello sgombera il campo da un possibile equivoco, ossia il danno da insidia (o trabocchetto) stradale in qualche misura può essere assimilato a un «sinistro stradale», ma il suo «accertamento» non ha necessariamente a che vedere con «l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade», in base all'articolo 12 del codice della strada. In altri termini, Il danno in questione, determina la responsabilità dell'ente proprietario della strada (articolo 2051 del codice civile) e gli accertamenti relativi al fondamento della richiesta risarcitoria non involgono necessariamente un'attività di polizia stradale, concernendo piuttosto l'acquisizione, da parte del "debitore" - il Comune - di elementi fattuali e tecnici idonei a contrastare le eventualmente infondate (se non fraudolente) pretese del danneggiato/creditore; ovvero, se fondate, ad aderirvi motivatamente, atteso il costo a carico dell'ente. In conclusione, la scelta di procedere all'affidamento diretto a una società specializzata di un servizio di supporto tecnico-peritale agli uffici comunali non può ritenersi irragionevole o contra legem.

La sentenza della Corte dei conti d'appello n. 90/2019

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