Personale

Incentivi tecnici, mobbing, visite fiscali, contratto di formazione e lavoro

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Incentivi funzioni tecniche, ulteriori istruzioni
La Corte dei conti del Veneto ha esaminato alcuni aspetti inerenti gli incentivi per funzioni tecniche. Questa la sintesi delle considerazioni svolte nella delibera dell'11 ottobre 2019 n. 301/2019/PAR:
- alla luce del quadro normativo, è incontrovertibile che gli incentivi per funzioni tecniche possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive Anac o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina su tali incentivi si applica solo «nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione»;
- quest'ultima circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500mila euro o di particolare complessità;
- in mancanza di una procedura di gara, l'articolo 113, comma 2, del codice degli appalti non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione;
- le predette circostanze non ricorrono per i casi in cui il codice prevede la possibilità di affidamento diretto;
- inoltre, la disciplina sugli incentivi non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la legge non prevede la figura disgiunta del direttore dell'esecuzione rispetto a quella del Rup.

Prova del danno da mobbing
Dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza del 25 settembre 2019 n. 23918, giunge un'interessante conclusione in materia di mobbing. Una dipendente aveva lamentato che, nel corso degli ultimi anni precedenti alle dimissioni, aveva subito un illegittimo trasferimento ad altra sede di lavoro, con contestuale modifica dell'orario di lavoro, demansionamento e disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi uomini, ammessi invece al telelavoro notturno. A detta della lavoratrice, infatti, tali circostanze sarebbero state frutto di un intento persecutorio del datore di lavoro, a fronte del quale la stessa aveva patito danni patrimoniali e non, che l'avevano condotta alle dimissioni. La Corte ha rilevato come nel corso del giudizio la dipendente non avesse fornito alcune prova «convincente» sulla sussistenza di una condotta mobbizzante del datore di lavoro, nonostante tale prova può essere fornita attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, e ha altresì evidenziato come l'assegnazione alle nuove mansioni fosse risultata legittima, per cui anche la conseguente perdita di un'indennità collegata al tipo di prestazione non più effettuata, non poteva essere contestata.

Assenza alla visita fiscale e sanzione
«Ai sensi della legge n. 638/1983, articolo 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde a ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità». Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione – sezione Lavoro – con ordinanza dell'1 ottobre 2019 n. 24492 , con la quale ha confermato la sanzione pecuniaria inflitta a un lavoratore assente alla visita fiscale di controllo e senza aver fornito alcuna preventiva comunicazione al dator

I requisiti per il contratto di formazione e lavoro
In caso di concorso per l'assunzione di dipendenti con il contratto di formazione e lavoro i requisiti anagrafici devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e non al momento della stipula del contratto individuale.
È questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato – sezione seconda – con la sentenza del 27 settembre 2019 n. 6465 , con la quale ha accolto il ricorso di un candidato a una procedura concorsuale avverso gli atti con cui la Pa aveva disposto la non sottoscrizione del relativo contratto di lavoro di formazione e lavoro per superamento dei limiti di età.
La disciplina dei requisiti di età fissata dall'articolo 16 del Dl n. 299/1994, se riferita a una procedura di accesso a una pubblica amministrazione, non può che essere correlata in via sistematica alla disciplina speciale di accesso ai rapporti di pubblico impiego, e deve pertanto inderogabilmente uniformarsi al principio di ordine generale, in forza del quale i requisiti soggettivi di ammissione all'impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a nulla rilevando l'età posseduta dal candidato al susseguente momento della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro.

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