Personale

Assenteisti, infortuni, progressioni e procedimenti disciplinari

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Danno erariale per falsa attestazione presenza in servizio
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, con la sentenza n. 66/2019, ha condannato alcuni dipendenti di una provincia al risarcimento del danno erariale cagionato all'ente, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio.
In particolare, i lavoratori si erano difesi sostenendo, tra l'altro, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave, in quanto le «modalità fraudolente» previste dall'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, non potevano ravvisarsi, poiché gli allontanamenti erano avvenuti «puramente e semplicemente, senza sotterfugio alcuno, omettendo di timbrare il cartellino in uscita». Per la Corte, però, il comportamento di omessa timbratura del cartellino, impedendo di fatto il corretto rilevamento della presenza, costituisce di per se atteggiamento fraudolento e, dunque, configura l'elemento soggettivo richiesto nella fattispecie della responsabilità erariale.

Revoca della progressione economica
La Corte di cassazione sezione lavoro, con la sentenza n. 26033/2019, ha analizzato il caso di un lavoratore al quale l'ente di appartenenza aveva chiesto la ripetizione di somme indebitamente ricevute, essendo stato oggetto di progressione economica tramite una procedura, successivamente, annullata giudizialmente. Per i giudici, «la progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale l'amministrazione possa effettivamente valersi, il quale solo giustifica l'incremento patrimoniale».
Pertanto, l'utilizzo di queste maggiori capacità professionali da parte del datore di lavoro rende irripetibili le somme corrisposte durante il periodo di riconoscimento del livello superiore di professionalità, successivamente revocato a seguito delle sentenze di annullamento della graduatoria di concorso da parte del giudice amministrativo, in considerazione del lavoro effettivamente prestato, in base all'articolo 2126 del codice civile (e, tramite detta disposizione, dell'articolo 36 della Costituzione), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato.

Tempi e validità degli atti dell'ufficio procedimenti disciplinari
«In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (articolo 55-bis, comma 4, del Dlgs 165/2001) assume rilievo esclusivamente il momento in cui questa acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la Pa rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto».
Sono questi i principi fissati dalla Corte di cassazione sezione lavoro, con la sentenza n. 19672/2019, con la quale i giudici hanno affrontato il ricorso di una lavoratrice licenziata per falsa attestazione della presenza in servizio.

Denuncia/comunicazione di infortunio per attività di pubblica utilità
L'Inail, con il comunicato del 10 ottobre 2019, ha informato che i servizi online sono disponibili anche per i soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità in applicazione di provvedimenti giudiziari. È disponibile per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in applicazione di provvedimenti giudiziari (legge 232/2016) la versione aggiornata degli applicativi dei servizi online relativi alla comunicazione di infortunio e alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi. I servizi online consentono di inserire la nuova tipologia di lavoratore e la qualifica assicurativa. Le specifiche degli aggiornamenti sono elencate nel file della «Cronologia delle versioni» che, unitamente alla nuova versione del manuale utente e all'adeguata documentazione, è consultabile nelle pagine dedicate ai servizi online.

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