Personale

Nessun risarcimento dell'ente per errore «scusabile» dovuto al parere del Consiglio di Stato

di Pietro Alessio Palumbo

La «rimproverabilità» dell'evento all'amministrazione costituisce il presupposto indefettibile per poter ravvisare una sua possibile responsabilità risarcitoria. In altri termini il risarcimento del danno non consegue automaticamente dall'atto amministrativo illegittimo, essendo necessaria la colpevolezza dell'azione dei suoi uffici e dovendo essere verificato se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede. In questo contesto, la funzione consultiva delle alte magistrature ha una essenziale funzione «collaborativa» nella prospettiva del buon andamento, della legittimità e regolarità dell'atto, dello svincolo quindi dai possibili errori fonte di risarcimento. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7082/2019 ha ritenuto che può esserci errore, sebbene «scusabile», in presenza di parere dello stesso Consiglio di Stato in quanto la funzione consultiva non è una forma di co-gestione o co-amministrazione, ma un astratto coordinamento interpretativo di regole e attività dei pubblici uffici.

La vicenda
La ricorrente in qualità di appartenente alla categoria protetta di «profugo» aveva presentato domanda di assunzione diretta presso un ministero. Dopo aver svolto la prova pratica e il colloquio, ed essere risultata idoneità all'assunzione, l'amministrazione le aveva comunicato l'intenzione di non procedere con l'assunzione in ragione del vigente «blocco» di legge.
La ricorrente ha vinto un primo ricorso al Tar. Tuttavia il ministero nel dare esecuzione alla sentenza ha disposto l'assunzione dal 2002. L'interessata ha nuovamente fatto ricorso al Tar ritenendo di aver conseguito il relativo diritto ben dieci anni prima. Il Tar ha respinto il ricorso. E la ricorrente si è appellata al Consiglio di Stato lamentando il diritto al risarcimento in quanto l'amministrazione avrebbe operato una irragionevole interpretazione della normativa a suo riguardo, procedendo invece all'assunzione di altri soggetti idonei collocati in graduatoria in posizione successiva.
A corollario la ricorrente ha evidenziato l'insussistenza di alcun errore «scusabile» di queste interpretazioni normative a causa dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato. D'altra parte, ha concluso suggestivamente, in questa ottica risulterebbe sempre compromesso il diritto al risarcimento del danno ogniqualvolta vi fosse la «corresponsabilità» dello stesso Consiglio di Stato.

La decisione
Per la configurabilità della colpa della pubblica amministrazione occorre avere riguardo alla regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca e cogente, si deve riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'amministrazione un elevato grado di discrezionalità, la colpa può essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in «macroscopico» spregio delle regole di correttezza e proporzionalità.
Ogni altra violazione resta assorbita nel perimetro dell'«errore scusabile». Errore ravvisabile in presenza di manifesta incertezza del quadro normativo di riferimento. Incertezza che emerge in modo sintomatico per il fatto che il Consiglio di Stato, con il parere reso su richiesta dell'ente proprio al fine di individuare la corretta interpretazione delle disposizioni, ha ritenuto che i procedimenti per l'assunzione dei riservatari, sebbene attivati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina di revisione, non potessero essere sottratti alla sua applicazione.
Pertanto, ancorché il parere reso dal Consiglio di Stato non fosse vincolante, l'ente pubblico coinvolto ha agito senza ascrivibile colpa, quinci non sussiste la «rimproverabilità» costituente la base di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7082/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©