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Manovra/1 - Ulteriore scorrimento fino al 30% dei posti per le graduatorie post 2019

di Gianluca Bertagna

In risposta a una interrogazione parlamentare di ieri, la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha annunciato che nella legge di bilancio ci saranno alcune novità in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali. È quindi il momento di tirare le somme, tanto più che la conversione del Dl 101/2019 ne ha rivisto la durata.
Partiamo dal fatto che, come noto, è assolutamente necessario tenere separate le vicende correlate alle graduatorie per concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019 rispetto a quelle degli anni precedenti.

Le graduatorie post 2019
Per tutte le graduatorie che scaturiranno da concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019 l'utilizzo è consentito esclusivamente nel limite dei posti messi a concorso. Questo significa che potranno essere utilizzate solo in caso di mancata costituzione o avvenuta estinzione del rapporto di lavoro. Non sarà più possibile "prestare" le proprie graduatorie ad altri enti né utilizzare quelle di altre pubbliche amministrazioni. Si potranno, almeno alla luce di alcune interpretazioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, utilizzare per assunzioni a tempo determinato. Su questo meccanismo, la ministra della Pa, oltre a ricordare che nel disegno della legge di bilancio è già contenuta la possibilità di un'ulteriore scorrimento fino al 30% dei posti messi a concorso, ha ribadito la volontà di intervenire ulteriormente nelle fasi del dibattito parlamentare.

Le graduatorie degli anni precedenti
In questo gruppo rientrano le graduatorie dal 2011 in poi e quelle che sono scaturite da bandi approvati prima del 1° gennaio 2019. Le regole per l'utilizzo sono quelle di sempre: non si possono scorrere per posti creati o trasformati successivamente, è possibile l'utilizzo per assunzioni a tempo determinato, è possibile riferirsi anche a quelle di altri enti.
Rispetto all'individuazione di quelle ancora vigenti, il Dl 101/2019 come da legge di conversione, all'articolo 6-bis ha modificato le scadenze in origine previste nella legge di bilancio di quest'anno (legge 145/2018).
Questo il quadro che ne è uscito:
• graduatorie del 2011: validità fino al 31.03.2020. Per poterle utilizzare è necessario che venga organizzato un corso di aggiornamento e che i candidati superino un esame-colloquio di idoneità;
• graduatorie del 2012, 2013, 2014 e 2015: validità fino al 30.09.2020.
• graduatorie del 2016: validità fino al 30.09.2020
• graduatorie del 2017: validità fino al 31.03.2021
• graduatorie del 2018: validità fino al 31.12.2021.

Procedure
In tema di procedure, evidenziamo che per il triennio 2019/2021 gli enti non sono obbligati a espletare la cosiddetta mobilità di volontaria secondo l'articolo 30 del Dlgs 165/2001 prima dell'accesso dall'esterno e si ritiene che questa possibilità si estenda anche agli scorrimenti delle graduatorie. Va altresì ricordato che, come più volte ricordato dai giudici amministrativi, l'indizione di un nuovo concorso rispetto all'utilizzo delle graduatorie costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione. Tra le ipotesi che legittimano di procedere con un nuovo concorso, ricordiamo:
• l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione;
• il riferimento all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.

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