Personale

Per la festività infrasettimanale lavorata al non turnista solo straordinario o riposo compensativo

di Consuelo Ziggiotto

L'Aran, con il parere del 10 ottobre, ha risposto al quesito di un ente che, riguardo a specifiche esigenze organizzative, intende introdurre un orario di lavoro del personale che ricomprende all'interno della settimana lavorativa la domenica, con spostamento in un altro giorno del riposo settimanale.
La domanda riguarda il trattamento economico da corrispondere al personale che lavora le festività infrasettimanali. Più specificamente, è stato chiesto se quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, Ccnl 14 settembre 2000 (lavoro straordinario o riposo compensativo) sia cumulabile con le prescrizioni del comma 5 del medesimo articolo (maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20 percento in caso di lavoro ordinario festivo).

Premessa
Per quanto la citata articolazione dell'orario di lavoro sia del tutto peculiare, la stessa si rappresenta come una soluzione alternativa allo strumento giuridico del turno, mancando a monte, uno dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di turno: le dieci ore consecutive e ininterrotte di esigenza di servizio da coprire. Questo è quanto si evince dal quesito formulato.
Va ricordato che la scelta dello strumento giuridico con il quale articolare l'orario di lavoro è di prerogativa datoriale (articolo 5, comma 2, Dlgs 165/2001), fatta salva la relazione del confronto con le parti sindacali (articolo 5, comma 3, lettera a) Ccnl 21 maggio 2018). È implicito che nella scelta dello strumento giuridico da adottare, parte datoriale e parte sindacale, devono attendersi al perimetro di fonte legale e di fonte contrattuale.
La scelta del «turno» è in un certo senso vincolata dal verificarsi dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di turno disciplinata all'articolo 23, Ccnl 21 maggio 2018. Indennità che appunto compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Questi presupposti si rappresentano in questi elementi:
• Esigenza di sevizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore;
• Prestabilite articolazioni orarie giornaliere che non si sovrappongono se non limitatamente alle esigenze dello scambio delle consegne;
• Distribuzione equilibrata e avvicendata nell'arco del mese, dei turni antimeridiani e pomeridiani (se previsti, notturni) del personale turnista.

La scelta datoriale
Qualora non ricorrano tutti gli elementi che legittimano di fatto la scelta datoriale che impegna maggiormente le risorse del patrimonio pubblico, va trovata un'altra soluzione tra gli strumenti giuridici a disposizione.
Articolare l'orario di lavoro nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali può rappresentare una soluzione all'esigenza di servizio che in via prioritaria richiede di essere soddisfatta nella scelta operata.
Ma come devono essere retribuite le domeniche le festività infrasettimanali lavorate?

La risposta dell'Aran
In base alla disciplina contrattuale, al personale la cui prestazione lavorativa comprenda in via ordinaria e continuativa, i giorni festivi e/o periodi notturni, è riconosciuto il comma 5 dell'articolo 24, del Ccnl 14 settembre 2000. Accanto alla retribuzione contrattuale è cioè riconosciuto un ulteriore compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria.
Questa disciplina, secondo l'Agenzia, può trovare applicazione solo per il caso della domenica, dato che questa è sempre festiva e per la stessa, essendo prevista in via ordinaria, la prestazione lavorativa del dipendente, il riposo settimanale è comunque garantito mediante lo spostamento dello stesso in un altro giorno della settimana.
Non è possibile invece l'estensione della stessa anche nell'eventuale giornata festiva infrasettimanale che non è giornata lavorativa per la generalità dei lavoratori non turnisti e che quindi, non può essere ricondotta all'ordinario orario di lavoro.
Si tratta di una giornata solo eccezionalmente festiva, in quanto il dipendente può astenersi dalla prestazione lavorativa solo ove l'evento previsto dalla legge coincida con una giornata lavorativa, pertanto, nel caso di prestazione resa dal dipendente in quella giornata, trova applicazione solo l'articolo 24, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000: riposo compensativo di durata equivalente alla durata della prestazione oppure il compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo.
Non dà invece diritto, cumulativamente, al compenso previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Il parere dell'Aran del 10 ottobre 2019

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