Personale

Le procedure concorsuali non possono essere oggetto di parere contabile

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la Deliberazione n. 404/2019/PAR, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pur avendo emesso una pronuncia di inammissibilità della richiesta di parere, ha chiarito e riparametrato, ulteriormente, la funzione consultiva della giurisdizione contabile. La funzione consultiva della Corte dei conti è, infatti, prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge 131/2003, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere pareri, in materia di contabilità pubblica, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

I quesiti
Nel caso di specie, la richiesta di parere verteva su due problematiche: la possibilità di utilizzare una graduatoria già approvata, a seguito di un iter concorsuale da ritenersi esaurito, per coprire un posto, successivamente, resosi vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente dell’Ente, inquadrato nel medesimo profilo professionale e destinato alla medesima area; la possibilità di procedere, previo apposito convenzionamento, al reclutamento di personale, con il profilo professionale di 'Istruttore Amministrativo', mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti locali, approvate in data anteriore al primo gennaio 2019 e ancora vigenti, nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 91, Dlgs 267/2000.

Le considerazioni della Corte
Preliminarmente, la Corte ha ribadito che occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all’atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha ben evidenziato che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali riguarda quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. A tal proposito, la Sezione delle Autonomie, con la delibera 5/2006, ha chiarito, ai fini dell'individuazione dei confini dell’attività consultiva, che l’ambito di intervento della Corte dei conti è limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Successivamente, le Sezioni riunite, nel confermare il predetto orientamento, hanno avuto modo di precisare che la funzione consultiva può comprendere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa, sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Tuttavia, affinché la funzione consultiva possa comprendere l’esame dell’impatto sulla sana gestione finanziaria di alcune rilevanti voci di spesa, quali ad esempio il personale, è necessario che il quesito riguardi l’interpretazione di previsioni legislative recanti limiti e divieti in grado di incidere sulla sana gestione dell’Ente e sugli equilibri di bilancio e, dunque, finalizzati al contenimento complessivo della spesa pubblica e al conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Nel caso sottoposto all’esame della magistratura contabile, invece, il quesito riguardava esclusivamente le modalità di selezione del personale e di utilizzazione delle graduatorie concorsuali, le quali non sono suscettibili di recare riflessi sulle questioni di sana gestione finanziaria dell’Ente e dei relativi equilibri di bilancio. Ne è derivato, pertanto, che la richiesta di parere, non rientrando nella materia della contabilità pubblica, non poteva essere oggetto di attività consultiva da parte della magistratura contabile e, per tale ragione, è stata dichiarata inammissibile.

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