Personale

Corti dei conti divise sul gettone di presenza al segretario della sottocommissione elettorale

di Vincenzo Giannotti

La legge 244/2007 ha stabilito la gratuità delle prestazioni rese dai componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali ma nulla ha disposto per i segretari. Mentre parte della giurisprudenza contabile ha ritenuto che il segretario non fosse toccato da quella normativa, la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 401/2019), cambiando un suo precedente orientamento, ha, invece, stabilito che la gratuità vada estesa anche al segretario. La motivazione della conclusione è rinvenibile nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici impiegati, prevalente rispetto a disposizioni legislative che, pur non vietando la remunerazione, non stabiliscono in modo espresso il relativo compenso. In questo caso, pertanto, solo la contrattazione collettiva nazionale o la valorizzazione di quella decentrata potrebbero colmare il vuoto legislativo. Alla completa chiusura del giudici contabili lombardi si contrappone la Sezione del Veneto (deliberazione n. 321/2019) che, aderendo alla medesima posizione espressa dall'Aran, ha ritenuto che la limitazione è prevista solo qualora i compiti siano riconducibili a «funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto».

Le disposizioni legislative
L'articolo 2, comma 30, della legge 244/2007, ha statuito che «… l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute …». Questa norma ha di fatto inciso sull'articolo 24 del Dpr 223/1967 (modificato dalla legge 120/1999), il quale prevedeva che «… a ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000,00, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato …».

La nuova posizione del collegio contabile lombardo
Rispetto alla posizione inizialmente assunta dagli stessi giudici contabili della Lombardia (deliberazione n. 307/2010), l'evoluzione della legislazione sul contenimento della spesa pubblica, unitamente al rafforzamento del principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, portano necessariamente a escludere remunerazioni non espressamente previste dalla legge, dal contratto nazionale o mediante valorizzazione di contratti decentrati. Secondo il collegio contabile, infatti, le attività segretariali a supporto delle commissioni, ben potrebbero essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto, ovvero corrispondere a mansioni cui il dipendente pubblico non si possa sottrarre perché rientranti nei normali compiti di servizio, trattandosi di attività comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici in ottemperanza del richiamato principio di onnicomprensività del trattamento economico.

La posizione del collegio contabile veneto
Pur partendo dal medesimo principio di onnicomprensività rilevato dai colleghi lombardi, il collegio del Veneto ha escluso la remunerazione (gettone di presenza) del segretario della sottocommissione elettorale solo qualora tali compiti siano riconducibili a «funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto». Infatti, come precisato dall'Aran se le eventuali prestazioni si collocano al di fuori delle competenze ordinarie, e quindi non sono svolte «ratione officii», esse possono essere eseguite solo su incarico (o preventiva autorizzazione) dell'ente (articolo 53 del Dlgs 165/2001). In quest'ultimo caso devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro e possono essere percepiti eventuali compensi/gettoni, rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai contratti collettivi. Tuttavia, il collegio contabile ha invitato l'ente, nell'ambito della propria discrezionalità, a evitare di trovare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a limitare o ridurre le spese di funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto da determinati dipendenti.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 401/2019

La delibera della Sezione Veneto n. 321/2019

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