Personale

Compete al responsabile finanziario il recupero del salario accessorio erogato in eccesso

di Vincenzo Giannotti

Un regolamento comunale che ha previsto l'erogazione di compensi, contrattati con le organizzazioni sindacali, ma poi rilevatisi in eccesso rispetto alla normativa o al contratto nazionale, comporta il recupero dal personale che quelle risorse addizionali avesse indebitamente ricevuto. La competenza al recupero delle somme, mediante trattenute nel limite del quinto dello stipendio, spetta al responsabile finanziario e non al responsabile del personale. Inoltre, la decisione in via unilaterale dell'ente di correggere la parte del regolamento che dispone in difformità dalla legge e dal contratto, non viola le regole della contrattazione tutte le volte che si tratti di disposizioni di natura fiscale o previdenziale, essendo la contrattazione limitata alla definizione dei soli criteri e regole di ripartizione tra il personale dipendente. Sono queste le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato (sentenza n. 6953/2019) che ha respinto le eccezioni dei dipendenti, sia sulla competenza del dirigente finanziario in materia di recupero delle somme indebite, sia della presunta violazione delle regole di contrattazione.

La vicenda
L'interpretazione autentica sulla corretta applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali, a carico dei fondi destinati ai compensi per le opere pubbliche, è avvenuta con la legge 266/2005 che ha finalmente chiarito, operando con effetto retroattivo, come la quota percentuale spettante ai dipendenti, per gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, fosse comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente locale. Al fine di rendere coerente il proprio regolamento con la disposizione legislativa, un Comune, che aveva considerato l'erogazione degli incentivi al netto delle componenti previdenziali e assistenziali a proprio carico, ha proceduto da un lato, a correggere in parte qua il regolamento e, dall'altro lato ad attivare le procedure di recupero delle somme erogate in eccesso al personale. I dipendenti, dopo aver inutilmente adito il giudice del lavoro, si sono rivolti al giudice amministrativo, in considerazione della presunta violazione delle disposizioni del contratto decentrato e dell'affidamento in buona fede per le somme ricevute. Avendo il tribunale amministrativo di primo grado respinto le eccezioni di presunta illegittimità del recupero disposto, il ricorso è proseguito davanti al Consiglio di Stato. I punti di contestazione sollevati dai dipendenti riguardavano sia l'incompetenza del dirigente finanziario al ricalcolo delle somme dovute e al successivo prelievo nel quinto dello stipendio, sia la violazione delle regole della contrattazione per aver l'amministrazione proceduto in via unilaterale anziché riportare in contrattazione le modifiche regolamentari considerate illegittime.

Le indicazioni del Consiglio di Stato
Secondo i giudici amministrativi d'appello le doglianze dei dipendenti sono infondate. In merito, infatti, alla competenza del responsabile finanziario, rispetto a quello del servizio del personale, il collegio ha detto che spetta al responsabile della ragioneria il calcolo dei compensi pagati in eccesso e del conseguente recupero sugli stipendi del personale, trattandosi di effetti limitati e di natura squisitamente contabile. Al contrario, spetta al responsabile del servizio del personale una competenza più estesa che va dalla costituzione del fondo, alla definizione dei criteri e della modalità del riparto e delle percentuali del compenso incentivante, attività queste non incise dal recupero delle somme eccedenti che riguardavano esclusivamente lo scorporo delle ritenute assistenziali e previdenziali poste erroneamente in capo al Comune. Non merita, inoltre, condivisione l'eccezione formulata dai ricorrenti sulla illegittimità della modifica unilateralmente del regolamento. Sul punto, rileva il Consiglio di Stato, la legge demanda alla contrattazione collettiva e alla normativa regolamentare la sola previsione dei criteri e delle modalità di riparto della somma e la percentuale per le diverse tipologie di lavori, ma non problematiche di natura fiscali o previdenziali che vanno poste al di fuori dei principi di contrattazione.

Possibile estensione della decisione
I principi enunciati dal Consiglio di Stato potrebbero essere estensibili anche ad altre fattispecie di regolamenti eventualmente adottati dagli enti locali. Il primo potrebbe riguardare gli incentivi tributari, qualora il regolamento avesse disposto di ritenere le risorse escluse anche in presenza di un bilancio approvato dopo il 31/12 ma entro il termine del differimento disposto dal ministero dell'Interno (Corte dei conti Emilia Romagna deliberazione n. 52/2019 e, più di recente, Sezione Lombardia delibera n. 412/2019). Il secondo potrebbe fare riferimento al regolamento sui compensi alle avvocature interne nel caso di mancato scorporo dell'Irap così come evidenziato nella sentenza n. 21398/2019 della Cassazione (si veda il quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 agosto). In ultimo, il regolamento sugli incentivi tecnici allorché avesse disciplinato effetti retroattivi del regolamento considerando le risorse escluse dai limiti del salario accessorio in presenza di attività effettuate prima del 2018 (si veda il quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 novembre).

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6953/2019

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