Personale

Indennità di mancato preavviso e ferie non godute nel tetto di spesa del personale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'indennità sostitutiva del mancato preavviso e delle ferie non godute, corrisposte per sopravvenuto decesso del dipendente, sono computate ai fini del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale. Essendo la loro corresponsione obbligatoria, l'ente può procedere al finanziamento attivando tutte quelle procedure che risultino compatibili con i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale, compreso l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato nel rendiconto (articolo 187 del Tuel). Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 414/2019.

La richiesta di parere
A seguito della prematura scomparsa di un dipendente, un ente locale lombardo ha formulato richiesta di parere alla Corte dei conti al fine di comprendere l'impatto che la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso e delle ferie non godute abbia sul rispetto del vincolo di spesa di personale contenuto nell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 (che, ricordiamo, è dato dalla media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti dal tetto dell'anno 2008).
In particolare, l'ente ha chiesto se le predette indennità possano essere escluse dalle voci che compongono il concetto di spesa di personale e, in caso contrario, se sia possibile derogare per l'anno 2019 al tetto di spesa del personale, motivando il mancato rispetto del limite, anche in considerazione dell'immediato rientro nel limite a partire dall'anno successivo.
Altra questione posta all'attenzione dei magistrati contabili lombardi attiene alle modalità di reperimento delle risorse finanziare necessarie al pagamento della spesa, con possibilità di utilizzo, a tale scopo, dell'avanzo di amministrazione.

La risposta
La Corte dei conti della Lombardia, pur considerando la fattispecie in esame un evento straordinario della dinamica retributiva, connesso a scelte non discrezionali dell'ente, ritiene che non sussistano spazi tali da consentire una deroga al tetto di spesa del personale, neanche nell'ipotesi prospettata di una deroga per il solo 2019.
La deliberazione non fa altro che confermare il rigido orientamento interpretativo della magistratura contabile che si è formato, in questi anni, sulle possibili deroghe al tetto di spesa del personale. Sulla specifica esclusione delle indennità in questione, viene rammentato che già in passato si è espressa in senso negativo la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n. 296/2006) .
Per i magistrati contabili lombardi la spesa dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso e delle ferie non godute del personale deceduto rientra nel concetto di «spesa corrente a carattere non permanente» e, pertanto, in base all'articolo 187, comma 2, lettera d) del Tuel, può essere finanziata con la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato nel rendiconto.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 414/2019

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